Cassazione Civile, Ordinanza n. 21195/2025 del 24/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Il lavoratore ha chiesto la revocazione di una precedente ordinanza della Corte di cassazione che aveva cassato la decisione della corte d'appello di Catanzaro, la quale aveva annullato un licenziamento disciplinare e disposto la reintegrazione nel posto di lavoro. A fondamento della revocazione il ricorrente ha dedotto un preteso errore di fatto della Corte, sostenendo che la decisione avrebbe trascurato l'assenza dell'attestato di ruolo dell'avvocato che rappresentava la banca, circostanza che, a suo dire, avrebbe escluso la riconducibilità del difensore ai soggetti muniti di poteri di firma e dunque del potere rappresentativo della banca. La banca ha resistito con controricorso. La Corte ha ritenuto che la censura non integrasse un vero errore revocatorio, perché la questione della legittimazione del difensore era stata già valutata e, in ogni caso, la doglianza mirava a introdurre una nuova contestazione sollevata solo nella memoria conclusiva, non ammissibile in sede di legittimità quale tema nuovo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha escluso la sussistenza dei presupposti dell'errore di fatto revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c., osservando che non vi era stata alcuna svista materiale su un fatto decisivo, ma piuttosto una contestazione che implicava valutazione e interpretazione degli atti processuali e delle eccezioni formulate dalle parti. Ha inoltre rilevato che la questione sull'attestato di ruolo era stata proposta solo con la memoria conclusiva e che tale strumento non può introdurre nuove questioni, ma solo illustrare e chiarire quelle già dedotte. La ricorrente è stata condannata alle spese e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.
L'errore revocatorio rilevante è solo l'errore di percezione o svista materiale su un fatto decisivo, immediatamente rilevabile dagli atti, non un vizio di valutazione o interpretazione del contenuto degli atti di parte.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
La revocazione non può essere utilizzata per censurare l'attività valutativa o interpretativa della Corte, né per far valere questioni controverse già esaminate o introdotte tardivamente.
Massime di principio
- L'errore di fatto revocatorio presuppone una svista materiale e percettiva su un fatto storico decisivo, risultante in modo incontestabile dagli atti, e non può consistere in un errore di interpretazione, qualificazione giuridica o valutazione delle allegazioni processuali.
- Non è revocatorio il dedotto travisamento di dati emersi attraverso l'interpretazione degli atti di parte o la lettura delle loro deduzioni difensive, poiché tale attività appartiene al giudizio valutativo del giudice e resta fuori dall'ambito dell'art. 395, n. 4, c.p.c.
- Le memorie conclusive non possono introdurre nuove questioni o nuovi temi di indagine, ma solo illustrare e chiarire le difese già formulate negli atti introduttivi.
- La revocazione è inammissibile quando la censura investe un punto sul quale la Corte si è già pronunciata o quando il fatto dedotto non sia stato affatto trascurato dal giudice.
Come è indicizzato
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