Ordinanza n. 1585/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, 1) della Ordinanza n. 115 notificata in data del 28/04/2026, attraverso cui l'Ufficio preposto, nella persona della Dirigente p.t. ha ordinato la sospensione dell'attività per giorni 3 (24.05.2026; 25.05.2026; 26.05.2026) (cfr. all. 1); 2) di tutti i pregiudizievoli atti presupposti, conseguenziali, connessi e, comunque, funzionalmente collegati, anche se non conosciuti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di sospensione dell'attività per tre giorni, adottata per reiterata occupazione abusiva del suolo pubblico
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato, chiedendone previamente la sospensione cautelare, l'ordinanza comunale che disponeva la sospensione dell'attività nei giorni 24, 25 e 26 maggio 2026, nonché gli atti presupposti e conseguenziali. Dal testo emerge che la ricorrente contestava la configurabilità della reiterazione, sostenendo la rilevanza delle differenze tra le condotte di occupazione contestate e, conseguentemente, l'illegittimità della misura sanzionatoria. Ha inoltre chiesto la tutela cautelare, deducendo implicitamente il pregiudizio derivante dall'esecuzione dell'ordinanza.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che il ricorso non apparisse prima facie fondato, poiché la norma applicata fa generico riferimento all'occupazione abusiva del suolo pubblico e non sembra attribuire rilievo alle differenze tra le condotte contestate ai fini dell'esclusione della reiterazione. Nel caso concreto, entrambe le infrazioni risultavano riconducibili all'inosservanza dell'art. 20 del Codice della strada per occupazione abusiva del suolo pubblico in difformità rispetto a quanto consentito. Il giudice ha inoltre qualificato come vincolato il potere esercitato in applicazione dell'art. 20 del Codice della strada, dell'art. 6 della legge n. 77/1997 e dell'art. 13, comma 6, del Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana del Comune di Napoli, escludendo la necessità di un'ulteriore valutazione di proporzionalità. Quanto al periculum in mora, lo ha ritenuto insussistente perché la società non aveva provato un pericolo grave e irreparabile, non ristorabile economicamente fino alla definizione del giudizio. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda cautelare è stata esaminata alla luce dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
occupazione abusiva del suolo pubblico
La violazione è stata ritenuta integrata dalle occupazioni del suolo pubblico realizzate in difformità rispetto a quanto consentito; la formulazione generica della norma consente di considerare rilevanti condotte differenti ai fini della reiterazione.
Richiamato quale base normativa, insieme all'art. 20 del Codice della strada e alla disciplina comunale, del potere esercitato.
art. 13, comma 6, Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana del Comune di Napoli
Richiamato quale disposizione concorrente nella disciplina della sospensione dell'attività per la reiterazione delle violazioni.
Massime di principio
- Ai fini della reiterazione di una violazione consistente nell'occupazione abusiva del suolo pubblico, la genericità della fattispecie normativa può consentire di considerare rilevanti condotte concretamente diverse, quando entrambe integrino la violazione dell'occupazione abusiva in difformità rispetto a quanto consentito.
- Quando il potere sanzionatorio è qualificato come vincolato dalla disciplina applicabile, l'amministrazione non è tenuta a svolgere un'ulteriore autonoma valutazione di proporzionalità della misura prevista dalla legge e dalla regolamentazione attuativa.
- La sospensione cautelare di un provvedimento amministrativo richiede la dimostrazione di un pericolo grave e irreparabile, non suscettibile di adeguato ristoro economico sino alla definizione del giudizio; il mero pregiudizio economico non è sufficiente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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