Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 23548/2025 del 24/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Torino che l'aveva condannata per favoreggiamento personale. Nel ricorso per cassazione sosteneva, in sostanza, che la decisione di merito fosse errata nella valutazione delle fonti di prova, che non fosse adeguatamente dimostrato l'elemento soggettivo del reato e che dovesse trovare applicazione l'esimente prevista dall'art. 384 c.p., invocata come causa di giustificazione del mendacio reso davanti agli inquirenti. La Corte rileva però che i motivi mirano soltanto a ottenere una diversa lettura del compendio probatorio, senza evidenziare manifeste illogicità della motivazione della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure non colpissero vizi di legittimità ma proponessero una rivalutazione del materiale probatorio, mentre la motivazione della sentenza di merito era non manifestamente illogica sia quanto alla sussistenza del dolo sia quanto al mancato riconoscimento dell'esimente di cui all'art. 384 c.p., ritenuta non adeguatamente provata rispetto alle circostanze di fatto che avrebbero giustificato il mendacio. Alla ricorrente sono state inoltre poste a carico le spese processuali e la somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 378 c.p.

    Disposizione che individua il reato oggetto della condanna confermata in sede di legittimità: favoreggiamento personale.

  • art. 384 c.p.

    Esimente invocata dalla ricorrente; la Corte ne esclude l'applicabilità perché non adeguatamente comprovata la situazione di fatto che avrebbe giustificato il mendacio davanti agli inquirenti.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna del ricorrente, in caso di inammissibilità del ricorso, al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità il ricorso è inammissibile quando le censure si risolvono nella richiesta di una diversa valutazione delle prove, senza denunciare una manifesta illogicità della motivazione o un vero vizio di legittimità.
  • La motivazione di merito sul dolo è insindacabile in cassazione se sorretta da argomentazioni non manifestamente illogiche.
  • L'esimente invocata per giustificare il mendacio davanti agli inquirenti richiede una puntuale dimostrazione delle circostanze di fatto che l'avrebbero resa operante; in difetto di tale prova, la sua esclusione da parte del giudice di merito non è censurabile in cassazione.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFavoreggiamento personaleImpugnazioni
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.