Cassazione Civile, Ordinanza n. 36436/2021 del 24/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rigettato il ricorso, confermando la sentenza di appello che aveva respinto l'opposizione all'ordinanza ingiunzione. Ha inoltre condannato la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un'ordinanza ingiunzione emessa da una AUSL nei confronti di una società che commercializzava cani di razza in assenza della certificazione genealogica prescritta. In appello, l'opposizione alla sanzione era stata respinta e la società ha proposto ricorso per cassazione. Con il primo motivo ha denunciato violazione dell'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 529 del 1992, sostenendo che i cani venduti fossero meticci e non di razza, e che la Corte territoriale avesse fondato la decisione su documenti non provenienti dalla società stessa; ha anche richiamato una nota dell'AUSL del 2017 che avrebbe attestato l'impossibilità di indicare nei moduli la qualità di "incrocio, meticcio o simil". Con il secondo motivo ha dedotto vizio di motivazione, contestando l'affermazione secondo cui la vendita di un animale di razza richiede il pedigree oppure chiare indicazioni al momento della messa in vendita circa il non essere di razza, assumendo che ciò introducesse un onere non previsto dalla legge e fosse contraddittorio rispetto al rilievo circa l'assenza di cartelli o targhette nel negozio. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo in parte infondato e in parte inammissibile perché diretto a contestare la valutazione del materiale probatorio, attività riservata al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità; ha reputato inammissibile anche la censura sulla nota del 2017, richiamata in modo generico. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché il nuovo art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di denunciare il mero vizio di motivazione e perché la censura non colpiva la ratio decidendi, fondata sul rilievo che la società aveva posto in vendita cani di razza sprovvisti di pedigree e quindi non iscritti ai libri genealogici o registri anagrafici.
Norme richiamate
art. 5, comma 1, d.lgs. n. 529 del 1992
La commercializzazione di cani di razza senza la prescritta certificazione genealogica integra la violazione contestata; la verifica della sussistenza della violazione passa attraverso l'accertamento in fatto della vendita di animali qualificabili come appartenenti a una razza.
La nuova formulazione non consente di denunciare in cassazione il mero vizio di motivazione, nei termini prospettati dal ricorrente.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In presenza dei presupposti, il ricorrente è tenuto al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura in una nuova valutazione del materiale probatorio: l'apprezzamento dei documenti e degli elementi di fatto spetta al giudice di merito ed è insindacabile, salvo i limiti propri del controllo di legittimità.
- La censura per vizio motivazionale è inammissibile quando non incide sulla ratio decidendi della sentenza impugnata, ma si limita a proporre una diversa lettura dei fatti o delle prove.
- Quando la legge richiede per la commercializzazione di animali di razza la certificazione genealogica, la vendita di esemplari privi di pedigree può integrare la violazione amministrativa contestata; la qualificazione del bene come di razza costituisce il presupposto fattuale decisivo.
- Nel ricorso per cassazione le allegazioni richiamate in modo generico e prive di specifica autosufficienza non sono idonee a sostenere una censura, specie se dirette a contestare valutazioni probatorie del giudice di merito.
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