Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 05061/2025 del 07/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha confermato la condanna per il reato di evasione e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo infondati e non specifici i motivi proposti.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per evasione. Con il primo motivo ha censurato la motivazione sulla responsabilità penale, sostenendo l'insussistenza degli elementi costitutivi del reato; con il secondo motivo ha lamentato l'eccessività della pena. La Corte di cassazione ha rilevato che il primo motivo riproduce una censura già esaminata e correttamente respinta dal giudice di merito con motivazione congrua ed esaustiva, mentre il secondo motivo è stato ritenuto privo di specificità e manifestamente infondato perché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva irrogato la pena nel minimo edittale.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    È richiamato come norma incriminatrice del delitto di evasione oggetto della condanna confermata in sede di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non è sufficiente riproporre censure già esaminate dal giudice di merito: occorre confrontarsi in modo specifico con la motivazione impugnata e indicare reali vizi logici o giuridici.
  • La doglianza sulla pena è inammissibile se non si misura con la concreta motivazione del giudice di merito, soprattutto quando la sanzione è stata determinata nel minimo edittale.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il giudice di legittimità condanna il ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEvasione
RamiProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.