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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31862/2025 del 24/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso per tardività, ritenendo decorso il termine di impugnazione applicabile al giudizio di appello celebrato in forma cartolare. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per falso ideologico e/o attestazioni non veritiere rese all'autorità, deducendo un vizio relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte però rileva d'ufficio che il ricorso è stato proposto oltre il termine di legge: il giudizio di appello si è svolto in forma cartolare, il dispositivo era stato comunicato, la sentenza è stata depositata nei termini e il termine per impugnare, calcolato ai sensi dell'art. 585 c.p.p. con l'ulteriore periodo previsto dal comma 1-bis, era scaduto prima del deposito del ricorso, avvenuto successivamente.

Norme richiamate

  • art. 495 c.p.

    norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; la sentenza di legittimità non entra nel merito della sua applicazione perché il ricorso è dichiarato inammissibile per tardività.

  • art. 585 c.p.p.

    comma 1; comma 2; comma 1-bis

    disciplina il termine per proporre impugnazione e il relativo dies a quo; nel caso di giudizio cartolare in appello, il termine decorre dalla scadenza del termine per il deposito della sentenza e si somma l'ulteriore termine di quindici giorni previsto dal comma 1-bis.

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    stabilisce l'inammissibilità del ricorso presentato fuori termine.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità di procedura.

Massime di principio

  • Quando il giudizio di appello si svolge in forma cartolare, la disciplina del rito non modifica i termini di impugnazione previsti dall'art. 585 c.p.p.
  • Il termine per ricorrere per cassazione decorre, in mancanza di un termine fissato per il deposito della motivazione, dalla scadenza del termine legale di deposito della sentenza, non dalla mera data della decisione o da elementi formali dell'intestazione del provvedimento.
  • Il ricorso per cassazione proposto oltre il termine di legge è inammissibile ex art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p., con conseguente condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
  • Ai fini del calcolo del termine di impugnazione rilevano gli atti e le risultanze processuali effettive, non l'erronea intestazione del provvedimento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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