Cassazione Penale, Ordinanza n. 31854/2025 del 24/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale e ha disposto che, nel dispositivo trascritto sul ruolo di udienza del 12 dicembre 2024 relativo al ricorso n. 27851/2024, la frase "reato di cui al capo 1, lett. a)" debba leggersi "reato di cui al capo 1, lett. b)". Ha inoltre mandato alla cancelleria per le annotazioni sugli originali. Non vi è una nuova decisione sul merito, ma solo la rettifica del testo del dispositivo.
Esito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
La pronuncia non riguarda il merito dei reati, ma la correzione di un errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto sul ruolo di udienza della precedente sentenza di legittimità. In quella decisione la Corte aveva annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo 1, lett. b), dichiarato estinto per prescrizione, rinviando ad altra sezione della Corte di appello di Messina per la sola rideterminazione della pena per i residui reati e rendendo irrevocabile l'affermazione di responsabilità per i reati residui. Nel dispositivo trascritto sul ruolo di udienza, però, era stato indicato per errore il reato di cui al capo 1, lett. a) anziché quello di cui al capo 1, lett. b). La cancelleria ha segnalato l'errore e il Procuratore generale ha chiesto la correzione. La Corte ha accolto l'istanza, disponendo che nel dispositivo del ruolo di udienza del 12 dicembre 2024 la dizione corretta sia "reato di cui al capo 1, lett. b)" in luogo di "capo 1, lett. a)".
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020
ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020
Richiamato come base procedurale per le conclusioni scritte del Procuratore generale nel procedimento camerale/di correzione.
ex art. 624 cod.proc.pen.
Utilizzato nella precedente sentenza per dichiarare l'irrevocabilità della decisione quanto all'affermazione di responsabilità per i reati residui, non oggetto della correzione materiale.
Massime di principio
- L'errore materiale nel dispositivo di una decisione può essere corretto quando dal contenuto complessivo della sentenza risulti con chiarezza la reale volontà decisoria e la discrepanza riguardi solo la trascrizione del testo.
- La correzione dell'errore materiale non incide sul merito della decisione già resa, ma serve esclusivamente a riallineare il dispositivo trascritto al contenuto effettivo della pronuncia.
- Quando la sentenza di legittimità ha già annullato senza rinvio limitatamente a un capo per prescrizione e ha disposto il rinvio solo per la rideterminazione della pena residua, la successiva rettifica può riguardare unicamente la corretta individuazione del capo estinto, senza riaprire il giudizio di responsabilità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 24 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31862/2025 del 24/09/2025
- ordinanza_penale · 23 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31705/2025 del 23/09/2025
- ordinanza_penale · 23 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31707/2025 del 23/09/2025
- ordinanza_penale · 23 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31708/2025 del 23/09/2025
- ordinanza_penale · 23 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31709/2025 del 23/09/2025
- ordinanza_penale · 23 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31711/2025 del 23/09/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →