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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31854/2025 del 24/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale e ha disposto che, nel dispositivo trascritto sul ruolo di udienza del 12 dicembre 2024 relativo al ricorso n. 27851/2024, la frase "reato di cui al capo 1, lett. a)" debba leggersi "reato di cui al capo 1, lett. b)". Ha inoltre mandato alla cancelleria per le annotazioni sugli originali. Non vi è una nuova decisione sul merito, ma solo la rettifica del testo del dispositivo.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)

La controversia

La pronuncia non riguarda il merito dei reati, ma la correzione di un errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto sul ruolo di udienza della precedente sentenza di legittimità. In quella decisione la Corte aveva annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo 1, lett. b), dichiarato estinto per prescrizione, rinviando ad altra sezione della Corte di appello di Messina per la sola rideterminazione della pena per i residui reati e rendendo irrevocabile l'affermazione di responsabilità per i reati residui. Nel dispositivo trascritto sul ruolo di udienza, però, era stato indicato per errore il reato di cui al capo 1, lett. a) anziché quello di cui al capo 1, lett. b). La cancelleria ha segnalato l'errore e il Procuratore generale ha chiesto la correzione. La Corte ha accolto l'istanza, disponendo che nel dispositivo del ruolo di udienza del 12 dicembre 2024 la dizione corretta sia "reato di cui al capo 1, lett. b)" in luogo di "capo 1, lett. a)".

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020

    ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020

    Richiamato come base procedurale per le conclusioni scritte del Procuratore generale nel procedimento camerale/di correzione.

  • art. 624 c.p.p.

    ex art. 624 cod.proc.pen.

    Utilizzato nella precedente sentenza per dichiarare l'irrevocabilità della decisione quanto all'affermazione di responsabilità per i reati residui, non oggetto della correzione materiale.

Massime di principio

  • L'errore materiale nel dispositivo di una decisione può essere corretto quando dal contenuto complessivo della sentenza risulti con chiarezza la reale volontà decisoria e la discrepanza riguardi solo la trascrizione del testo.
  • La correzione dell'errore materiale non incide sul merito della decisione già resa, ma serve esclusivamente a riallineare il dispositivo trascritto al contenuto effettivo della pronuncia.
  • Quando la sentenza di legittimità ha già annullato senza rinvio limitatamente a un capo per prescrizione e ha disposto il rinvio solo per la rideterminazione della pena residua, la successiva rettifica può riguardare unicamente la corretta individuazione del capo estinto, senza riaprire il giudizio di responsabilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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