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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23141/2022 del 25/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (conduttore)

La controversia

La lite nasce da un rapporto di locazione ad uso commerciale relativo a locali consegnati il 28 maggio 2010. La società conduttrice conveniva in giudizio la controparte e un secondo soggetto chiedendo, da un lato, il risarcimento dei danni per l'inadempimento del contratto di locazione e, dall'altro, l'accertamento del diritto a una riduzione del canone del 50% dalla data di consegna dei locali. La società locatrice resisteva e proponeva domanda riconvenzionale per il pagamento di canoni asseritamente insoluti o tardivamente corrisposti. Il Tribunale accoglieva la domanda della conduttrice e liquidava euro 35.000,00, mentre la Corte d'appello confermava nel resto. Nel ricorso per cassazione la società locatrice denunciava violazione di norme di diritto, sostenendo che la Corte territoriale aveva illegittimamente avallato la liquidazione equitativa del danno senza una corretta verifica dei presupposti, non aveva considerato la dedotta compensazione tra crediti e debiti per canoni insoluti e aveva comunque operato una quantificazione incongrua e sproporzionata. La censura, tuttavia, non risultava autosufficiente: il ricorso non esponeva in modo chiaro e completo i fatti sostanziali e processuali, non consentendo alla Corte di comprendere l'origine della domanda risarcitoria, i presupposti della riduzione del canone e della riconvenzionale, né riproduceva adeguatamente gli atti e i passaggi rilevanti della sentenza di primo grado e dei motivi d'appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto violato l'art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c. per insufficiente esposizione sommaria dei fatti e, inoltre, l'art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c. per mancanza di adeguata localizzazione e riproduzione degli atti su cui il motivo si fondava. Ha anche osservato che la Corte d'appello aveva indicato criteri concreti di liquidazione del danno, valorizzando bilanci sociali, periodo di inattività, limitato godimento dei locali e perdita di attrezzature. Ne è seguita la condanna della ricorrente alle spese e l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Viene richiamato come parametro formale del motivo di ricorso per cassazione dedotto per violazione di legge, ma la Corte non entra nel merito della censura perché il ricorso è inammissibile per difetti di autosufficienza.

  • art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Il ricorso deve contenere una esposizione sommaria ma completa dei fatti sostanziali e processuali, tale da consentire alla Corte una chiara comprensione della controversia senza ricorrere ad altre fonti o atti.

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    Il motivo deve indicare e riprodurre adeguatamente gli atti e i documenti rilevanti, con precisa localizzazione del contenuto su cui si fonda la censura; in difetto il motivo è inammissibile o si risolve in un non motivo.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma richiamata per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis

    Richiamato come base del contributo unificato dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non consente alla Corte di avere, solo attraverso il suo contenuto, una chiara e completa cognizione dei fatti sostanziali e processuali rilevanti per la decisione.
  • L'esposizione sommaria dei fatti ex art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c. non è un adempimento meramente formale: serve a rendere intellegibili le censure e a delimitare il perimetro del controllo di legittimità.
  • Il motivo di ricorso non può limitarsi a criticare la motivazione della sentenza senza indicare con precisione gli atti, i documenti e i passaggi decisivi su cui la censura si fonda; altrimenti si risolve in un non motivo.
  • Ai fini della liquidazione equitativa del danno, il giudice di merito può valorizzare criteri concreti e documentati che rendano plausibile la quantificazione, come bilanci, periodo di inattività, limitato godimento del bene e perdita di beni strumentali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLocazione commerciale
RamiProcesso civileLocazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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