Cassazione Penale, Sentenza n. 39570/2022 del 19/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione avverso la conferma della condanna per ripetute condotte di spaccio di marijuana (art. 81 c.p. e art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990) e riconoscimento della continuazione con fatti di coltivazione/cessione. Il ricorrente deduceva: 1) utilizzabilità illegittima delle videoriprese effettuate presso l'ingresso della sua abitazione (richiamo alla sentenza Corte Cost. n.135/2002 e agli artt.13,14,15 Cost.); 2) vizio di motivazione nella valutazione della prova indiziaria; 3) errata esclusione della lieve entità ex art.73, comma 5, d.P.R. 309/1990; 4) mancata concessione delle attenuanti generiche; 5) eccessività della pena e ragioni non adeguatamente valutate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato infondati o generici il primo, secondo, quarto e quinto motivo. Ha invece accolto il terzo motivo (errata motivazione sull'esclusione della lieve entità ai sensi dell'art.73, comma 5, d.P.R. 309/1990), ritenendo che la Corte territoriale non abbia svolto una valutazione complessiva e congrua degli indici indicati dalla norma (quantitativi movimentati, numero di assuntori, rete organizzativa, guadagni, modalità operative) limitandosi a valorizzare apoditticamente la continuità e una minima organizzazione. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata in parte qua e la causa è stata rinviata ad altra sezione della Corte di appello di Palermo per nuovo giudizio sul punto; gli altri motivi sono stati assorbiti.
Norme richiamate
Il comma 4 riguarda la fattispecie di spaccio/traffico; il comma 5 disciplina la possibile applicazione della causa di "lieve entità" che richiede una valutazione unitaria di molteplici indici (quantitativi, entità del mercato, numero di assuntori, organizzazione, guadagni). La Corte ha ricordato che non è decisiva la sola continuatività o minima organizzazione senza una concreta ricostruzione dell'offensività.
Riconoscimento della continuazione tra più reati: la condanna era stata pronunciata anche con il riconoscimento della continuazione con altri fatti di coltivazione e cessione.
Artt. 13, 14, 15 Cost.
Tutela della libertà personale, domicilio e corrispondenza; il ricorrente invocava l'inutilizzabilità di videoriprese che violino diritti costituzionali, ma la Corte ha osservato che le riprese da luogo pubblico/strada verso l'ingresso non integrano automaticamente la tutela del domicilio.
Sentenza Corte Costituzionale n. 135/2002
Richiamata dal ricorrente a sostegno del principio di disciplina complessiva delle videoriprese; la Corte di Cassazione ha ritenuto che il richiamo non impedisca la piena utilizzabilità di riprese effettuate da luogo pubblico che riprendono un atrio/androne non costituente privata dimora.
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. U. e Sez. 6, pronunce richiamate)
es. Sez. U. n. 51063/2018; Sez. 6 n. 5253/2019; Sez. U. n. 26795/2006
Consolidati principi: a) videoriprese effettuate da spazio pubblico verso androni e vani scale di immobile comune sono utilizzabili senza preventiva autorizzazione; b) per la lieve entità occorre valutazione complessiva e non la sola continuazione; c) la prova indiziaria richiede correlazioni logiche e riscontri concreti.
Massime di principio
- Videoriprese: le immagini acquisite dalla pubblica via che riprendono ingressi, atri o vani scale di un condominio comune sono in generale utilizzabili senza autorizzazione giudiziaria, perché non rientrano nella zona di privata dimora salvo dimostrazione puntuale dell'interferenza con l'intimità.
- Lieve entità (art.73, comma 5): va effettuata una valutazione globale e motivata che tenga conto di tutti gli indici rilevanti (quantitativi movimentati in un arco temporale, numero di assuntori riforniti, rete organizzativa, modalità operative per eludere controlli, entità dei guadagni); la sola continuatività o una minima organizzazione non escludono automaticamente la configurabilità della lieve entità.
- Prova indiziaria: il giudice deve esplicitare la concatenazione logico-probatoria tra gli indizi e i fatti affermati, con riferimento ai singoli elementi probatori (intercettazioni, presenze verificate, acquisizione di quantitativi), evitando affermazioni meramente apodittiche.
- Motivazione della pena e attenuanti: il diniego di attenuanti generiche o la determinazione della pena richiedono motivazione specifica e non formule generiche; il giudice deve collegare i rilievi sulla personalità del reo e sulla gravità del fatto alla scelta della pena.
- Effetto della Cassazione: se la Suprema Corte annulla per difetto di motivazione su un punto decisivo, il giudice di rinvio deve riesaminare specificamente quel profilo alla luce dei criteri indicati dalla Cassazione, senza riproporre argomentazioni generiche.
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