Ordinanza n. 2634/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. II, che aveva respinto la sospensione dell’ordine comunale di demolizione relativo agli immobili indicati nella determinazione dirigenziale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le società hanno appellato l’ordinanza cautelare con cui il TAR Lazio aveva rigettato la domanda di sospensione degli effetti della determinazione dirigenziale comunale del 16 dicembre 2025, recante ordine di demolizione degli immobili indicati. Dalla motivazione emerge che la controversia riguarda il mutamento della destinazione d’uso dell’area, attualmente adibita a sala colazioni, ritenuto dal giudice di primo grado prima facie integrante un intervento di ristrutturazione edilizia realizzato in assenza di titolo abilitativo. Le appellanti hanno chiesto la riforma della pronuncia cautelare, deducendo la necessità di sospendere l’esecuzione dell’ordine di demolizione; il testo non specifica ulteriori articolazioni dei motivi d’appello.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare e confermato, in sostanza, il diniego della tutela cautelare pronunciato dal TAR. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che l’appello non evidenziasse indizi certi di fondatezza, apparendo prima facie fondata la valutazione del giudice di primo grado circa l’illegittimo mutamento della destinazione d’uso dell’area, trasformata in sala colazioni, quale intervento di ristrutturazione edilizia eseguito in assenza di titolo abilitativo. Quanto al periculum in mora, ha escluso la sussistenza di un danno grave e irreparabile, rilevando che l’esecuzione dei provvedimenti non risultava idonea a compromettere l’ordinaria attività imprenditoriale delle società. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
La disposizione è richiamata quale base normativa dell’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.
Il riferimento normativo non è espresso nel testo; la decisione riguarda tuttavia un mutamento di destinazione d’uso qualificato prima facie come ristrutturazione edilizia realizzata in assenza di titolo abilitativo e un conseguente ordine di demolizione.
Massime di principio
- In sede di appello cautelare, la sospensione dell’ordine di demolizione richiede la presenza sia di un fumus boni iuris sufficientemente attendibile sia di un periculum in mora consistente in un danno grave e irreparabile; l’assenza di uno solo dei due presupposti giustifica il rigetto dell’istanza.
- Il mutamento illegittimo della destinazione d’uso di un’area, quando integri prima facie un intervento di ristrutturazione edilizia eseguito in assenza di titolo abilitativo, può sostenere cautelarmente la legittimità dell’ordine di demolizione, impregiudicato l’accertamento di merito.
- Non sussiste un danno grave e irreparabile idoneo a giustificare la sospensione cautelare dell’ordine di demolizione quando l’esecuzione dei provvedimenti non risulti idonea a compromettere l’ordinaria attività imprenditoriale dell’interessato.
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