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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12112/2023 del 08/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

Una ditta individuale aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di una società per il pagamento del corrispettivo dovuto per prestazioni rese in esecuzione di un contratto di sponsorizzazione relativo all’inserimento di un logo aziendale nelle pubblicità di un evento culturale e artistico. La società aveva proposto opposizione sostenendo di non avere autorizzato l’operazione e negando la conclusione di un accordo contrattuale. Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione, ritenendo concluso il contratto per facta concludentia e qualificandolo come contratto atipico a forma libera. La Corte d’appello aveva invece revocato il decreto ingiuntivo per difetto di prova della conclusione del contratto. Con il ricorso per cassazione la creditrice deduceva: (1) violazione degli artt. 1326, 1350 e 1352 c.c., assumendo che la Corte d’appello avesse erroneamente richiesto una dichiarazione scritta di accettazione nonostante la forma libera del contratto di sponsorizzazione; (2) omesso esame di fatti decisivi, consistiti in una serie di e-mail e nella consegna di un DVD promozionale, idonei a dimostrare una manifestazione tacita di volontà negoziale; (3) illogicità motivazionale per avere la Corte territoriale qualificato il contratto come a forma libera ma, al contempo, preteso un’accettazione scritta. La resistente, nel controricorso, chiedeva inoltre la restituzione delle somme versate in esecuzione provvisoria del decreto, domanda ritenuta inammissibile in cassazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibili il primo e il terzo motivo, perché non colpivano la ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte d’appello non aveva affermato una regola secondo cui il contratto di sponsorizzazione richieda necessariamente la forma scritta, ma aveva soltanto descritto il contenuto delle dichiarazioni negoziali quando la conclusione avvenga per scambio di proposte e accettazioni. È stato invece accolto il secondo motivo, poiché il giudice di merito non aveva esaminato fatti storicamente dedotti come decisivi, astrattamente idonei a dimostrare una conclusione tacita del contratto. La domanda restitutoria proposta dalla resistente è stata dichiarata inammissibile in sede di legittimità. La sentenza d’appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, per nuovo esame dei fatti indicati e per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Il motivo è utilizzabile per denunciare la violazione di norme di diritto; nel caso concreto la censura è stata però ritenuta non pertinente alla ratio della decisione impugnata.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    È stato accolto il motivo per omesso esame di fatti decisivi, perché la Corte territoriale non aveva considerato circostanze istruttorie astrattamente idonee a dimostrare una manifestazione tacita di volontà negoziale.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    La censura di nullità per illogicità della motivazione è stata dichiarata inammissibile perché non incideva sul decisum effettivo della sentenza impugnata.

  • art. 1326 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di conclusione del contratto mediante proposta e accettazione; la Corte ha chiarito che la sentenza impugnata non aveva escluso la possibilità di conclusione per fatti concludenti.

  • art. 1350 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la forma libera del contratto di sponsorizzazione e l’irrilevanza di una forma scritta.

  • art. 1352 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per escludere un vincolo di forma scritta nel caso concreto.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la censura di violazione di legge è inammissibile quando si fonda su una lettura della sentenza impugnata che non coincide con la ratio decidendi effettivamente adottata dal giudice di merito.
  • Quando un contratto è a forma libera, la sua conclusione può essere provata anche attraverso comportamenti concludenti, purché il giudice di merito valuti le circostanze fattuali dedotte come indice della volontà negoziale.
  • L’omesso esame di fatti storici decisivi sussiste se il giudice di merito non considera circostanze specificamente allegate e astrattamente idonee a incidere sull’accertamento del fatto costitutivo del diritto azionato.
  • In sede di legittimità, una domanda restitutoria proposta per la prima volta o comunque non veicolata nei modi processualmente corretti è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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