Sentenza del 06/12/2016 n. 24944 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’ente ha impugnato per cassazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 45/20/09 del 9 marzo 2009, chiedendo il riconoscimento dell’esenzione ICI prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 504/1992 per gli anni 1997-2002. Sosteneva che fossero sufficienti la natura non commerciale dell’ente proprietario, la destinazione sanitaria o assistenziale dell’immobile — anche se attuata da un terzo — e l’impiego dei canoni per le finalità istituzionali. L’immobile era invece concesso in locazione a una società commerciale che lo utilizzava come casa di cura.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la legittimità dell’ingiunzione e la decisione della Commissione tributaria regionale, che aveva negato l’esenzione. Ha ritenuto necessario che l’ente possessore utilizzi direttamente l’immobile e che questo sia destinato esclusivamente alle attività agevolate: la locazione a una società commerciale esclude il beneficio, senza che rilevino l’attività sanitaria svolta dal conduttore o il successivo impiego dei canoni per fini istituzionali. Nessuna statuizione sulle spese. Decisione assunta il 25 novembre 2016 e depositata il 6 dicembre 2016.
Norme richiamate
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i)
l'esenzione dall'imposta che il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i), prevede per gli immobili utilizzati dai soggetti di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 87, comma 1, lett. c), (enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato e non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio d'attività commerciali), purchè destinati esclusivamente - fra l'altro - allo "svolgimento d'attività assistenziali", "esige la duplice condizione dell'utilizzazione diretta degli immobili da parte dell'ente possessore e dell'esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito. L'esenzione non spetta, pertanto, nel caso di utilizzazione indiretta, ancorchè assistita da finalità di pubblico interesse"
L’esenzione richiede sia che l’immobile sia utilizzato direttamente dall’ente possessore, sia che sia destinato esclusivamente alle attività agevolate. Non è sufficiente che il conduttore svolga nell’immobile un’attività assistenziale o di pubblico interesse.
D.P.R. n. 917/1986, art. 87, comma 1, lett. c) (ora art. 73, comma 1, lett. c)
l'esenzione in esame "è subordinata alla compresenza di un requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell'immobile dell'attività di assistenza o delle altre equiparate, e di un requisito soggettivo, costituito dallo svolgimento di tali attività da parte di un ente che non abbia come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (art. 87, ora 73, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 917 del 1986 , cui il citato art. 7 rinvia), sicchè non è applicabile ove l'immobile sia locato, rilevando in tale ipotesi l'utilizzo a fini di lucro da parte del proprietario, a prescindere dall'attività posta in essere al suo interno dal conduttore e dalle modalità di reimpiego dei canoni riscossi"
Il requisito soggettivo riguarda la natura dell’ente, ma deve concorrere con quello oggettivo relativo all’attività svolta nell’immobile. Se l’immobile è locato, l’esenzione non spetta anche quando il conduttore svolge attività assistenziale e il proprietario destina i canoni alle proprie finalità istituzionali.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
La disposizione è indicata quale base del ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto; il motivo è stato esaminato nel merito e rigettato.
Codice di procedura civile, art. 366-bis
La Corte dà atto che il motivo era assistito dal quesito di diritto prescritto dalla disposizione, applicabile ratione temporis; non ne deriva una distinta statuizione processuale.
Massime di principio
- Per l’esenzione ICI prevista per gli immobili destinati ad attività assistenziali, non basta che l’ente proprietario sia non commerciale: occorrono anche la destinazione esclusiva dell’immobile all’attività agevolata e il suo utilizzo diretto da parte dell’ente.
- La concessione in locazione dell’immobile a una società commerciale esclude l’esenzione, anche se la società vi svolge attività sanitaria o assistenziale di interesse pubblico.
- Il reinvestimento dei canoni locativi nelle finalità istituzionali dell’ente proprietario non rende esente l’immobile, perché non sostituisce il requisito dell’utilizzazione diretta.
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