Cassazione Civile, Ordinanza n. 34845/2023 del 13/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia originava dall’impugnazione, da parte del trust, di due avvisi di liquidazione emessi per il recupero dell’imposta sulle successioni e donazioni in relazione alla costituzione di un trust e ai relativi atti di dotazione. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate, riformando la decisione di primo grado favorevole al contribuente. In Cassazione il trust proponeva un solo motivo, ma prima della decisione rinunciava al ricorso con dichiarazione notificata alla controparte. La Corte ha quindi verificato gli effetti processuali della rinuncia, rilevando che, se ritualmente notificata o comunicata con le formalità previste, determina l’estinzione del giudizio di cassazione; in mancanza di tali formalità, è comunque indice del venir meno dell’interesse all’impugnazione e conduce all’inammissibilità. Nel caso concreto la rinuncia ha portato alla declaratoria di estinzione del processo, con compensazione delle spese per difetto di opposizione dell’Agenzia alla richiesta formulata nell’atto di rinuncia.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso notificata alla controparte e ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ha inoltre compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità tra le parti. Ha escluso l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato, richiamando il carattere eccezionale della relativa previsione, limitata ai casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
Norme richiamate
dà luogo alla pronuncia di estinzione del processo di cassazione
La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente portata a conoscenza delle parti costituite o dei loro difensori con le formalità prescritte, determina l’estinzione del giudizio di legittimità.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
ulteriore versamento del contributo unificato
La misura ha natura eccezionale e lato sensu sanzionatoria e non è estensibile oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
l. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
introduzione dell’art. 13, comma 1-quater
Richiamata come norma che ha introdotto l’ulteriore contributo unificato nei casi previsti dalla disciplina processuale.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale non soggetto ad accettazione della controparte, ma ha natura ricettizia e richiede che sia notificata o comunicata con le forme previste ai fini della sua efficacia processuale.
- Se la rinuncia al ricorso per cassazione è ritualmente formulata e portata a conoscenza delle parti costituite, il giudizio si estingue; se manca la ritualità formale, la rinuncia esprime comunque il venir meno dell’interesse all’impugnazione e può condurre all’inammissibilità.
- L’ulteriore contributo unificato previsto per l’impugnazione respinta, inammissibile o improcedibile non può essere applicato in via estensiva a casi diversi da quelli espressamente contemplati dalla legge.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando la parte resistente non si oppone alla richiesta formulata nell’atto di rinuncia.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 13 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 34822/2023 del 13/12/2023
- ordinanza_civile · 13 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 34823/2023 del 13/12/2023
- ordinanza_civile · 13 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 34824/2023 del 13/12/2023
- ordinanza_civile · 13 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 34825/2023 del 13/12/2023
- ordinanza_civile · 13 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 34826/2023 del 13/12/2023
- ordinanza_civile · 13 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 34828/2023 del 13/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →