Cassazione Civile, Ordinanza n. 04733/2023 del 15/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria che aveva dichiarato inammissibile il suo appello contro la decisione di primo grado. La CTR aveva ritenuto non provata la correttezza del procedimento notificatorio dell'appello, osservando che la documentazione prodotta per attestare la spedizione del plico consisteva in un semplice foglio predisposto e firmato dalla stessa Agenzia, privo di indicazione e sottoscrizione del referente di Poste Italiane, e che l'avviso di ricevimento depositato non riportava la data di spedizione. Con un unico motivo, l'Ufficio ha denunciato la violazione dell'art. 53, comma 2, in combinato con l'art. 22 del D.Lgs. n. 546/1992 e dell'art. 156 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso la tempestività dell'appello nonostante la produzione di documentazione recante la data di spedizione e la data di ricezione del plico, oltre al deposito dell'appello entro il termine di trenta giorni dalla ricezione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia delle Entrate. Ha richiamato i principi delle Sezioni Unite in tema di notificazione dell'appello nel processo tributario a mezzo posta, secondo cui il termine per la costituzione decorre dalla ricezione del plico e non dalla spedizione, e il deposito dell'avviso di ricevimento può essere sufficiente, purché la data di spedizione risulti asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica o timbro datario, oppure, in mancanza, la ricezione sia certificata dall'agente postale entro il termine di decadenza. Applicando tali principi, la Corte ha osservato che la CTR aveva correttamente ritenuto non idoneo il documento formato dalla stessa Agenzia, ma ha poi rilevato che dall'avviso di ricevimento risultava la data di spedizione e che l'appello era stato ricevuto il 10.10.2016, mentre il termine per impugnare scadeva il 3.10.2016. Ne ha concluso per la tempestività dell'appello e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 53, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992
È richiamato come norma processuale sulla notificazione e costituzione dell'appello nel processo tributario; la Corte ne dà lettura coordinata con l'art. 22 del medesimo decreto e con i principi delle Sezioni Unite sulla notificazione a mezzo posta.
È utilizzato in combinazione con l'art. 53, comma 2, per valutare la prova della tempestività della notificazione dell'appello nel processo tributario.
È evocato a sostegno della censura per affermare che eventuali irregolarità formali non determinano inammissibilità se l'atto ha raggiunto il suo scopo.
È il parametro processuale del motivo di ricorso, dedotto per nullità della decisione o del procedimento.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la tempestività dell'appello notificato direttamente a mezzo posta va valutata in relazione alla data di ricezione del plico da parte del destinatario, non alla data di spedizione.
- La mancata produzione della ricevuta di spedizione non determina automaticamente l'inammissibilità dell'impugnazione, purché la prova della spedizione emerga dall'avviso di ricevimento con asseverazione postale idonea o con certificazione equivalente nei limiti individuati dalla giurisprudenza di legittimità.
- Un documento formato unilateralmente dalla parte notificante non è, di regola, idoneo a provare la data di spedizione dell'impugnazione a mezzo posta se non reca un'attestazione proveniente dall'ufficio postale.
- Se dagli atti risulta che l'appello è stato ricevuto dal destinatario entro il termine di decadenza per impugnare, la notificazione deve considerarsi tempestiva e l'inammissibilità dichiarata dal giudice di merito va cassata.
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