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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13469/2025 del 07/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Tre imputati hanno impugnato la sentenza del GUP del Tribunale di Perugia che aveva applicato la pena su richiesta delle parti ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p. in relazione al reato di detenzione/spaccio di stupefacenti di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. L’unico motivo di ricorso lamentava, in modo generico, la mancata verifica delle condizioni per una pronuncia assolutoria ex art. 129 c.p.p., cioè l’omesso rilievo di cause di proscioglimento evidenti.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi senza formalità di procedura, rilevando che nel patteggiamento l’impugnazione per cassazione contro la sentenza applicativa della pena è ammessa solo nei casi tassativi di violazione di legge previsti dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; la doglianza sulla mancata verifica ex art. 129 c.p.p. non rientra in tali ipotesi. Conseguentemente ha condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel rito del patteggiamento, il ricorso per cassazione contro la sentenza che applica la pena è ammissibile solo nei casi di violazione di legge espressamente previsti dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; non è consentito ampliare l’ambito del controllo di legittimità con censure diverse da quelle tassative.
  • La doglianza relativa alla mancata verifica, da parte del giudice, dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. è inammissibile se proposta contro una sentenza di patteggiamento, perché esula dai motivi di ricorso consentiti dalla disciplina speciale.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emergono ragioni di esonero, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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Come è indicizzato

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