Cassazione Penale, Ordinanza n. 13469/2025 del 07/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Tre imputati hanno impugnato la sentenza del GUP del Tribunale di Perugia che aveva applicato la pena su richiesta delle parti ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p. in relazione al reato di detenzione/spaccio di stupefacenti di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. L’unico motivo di ricorso lamentava, in modo generico, la mancata verifica delle condizioni per una pronuncia assolutoria ex art. 129 c.p.p., cioè l’omesso rilievo di cause di proscioglimento evidenti.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi senza formalità di procedura, rilevando che nel patteggiamento l’impugnazione per cassazione contro la sentenza applicativa della pena è ammessa solo nei casi tassativi di violazione di legge previsti dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; la doglianza sulla mancata verifica ex art. 129 c.p.p. non rientra in tali ipotesi. Conseguentemente ha condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato come base del patteggiamento, cioè dell'applicazione della pena su richiesta delle parti
limita l'impugnabilità della sentenza di patteggiamento alle sole ipotesi tassativamente indicate di violazione di legge
invocato dai ricorrenti per sostenere l'obbligo del giudice di verificare l'esistenza di cause di proscioglimento evidenti
fondamento della declaratoria di inammissibilità senza formalità di procedura
base della condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
norma incriminatrice posta a base della sentenza di patteggiamento
menzionata come fonte introduttiva dell’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Massime di principio
- Nel rito del patteggiamento, il ricorso per cassazione contro la sentenza che applica la pena è ammissibile solo nei casi di violazione di legge espressamente previsti dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; non è consentito ampliare l’ambito del controllo di legittimità con censure diverse da quelle tassative.
- La doglianza relativa alla mancata verifica, da parte del giudice, dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. è inammissibile se proposta contro una sentenza di patteggiamento, perché esula dai motivi di ricorso consentiti dalla disciplina speciale.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emergono ragioni di esonero, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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