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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7716/2025 del 25/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa con sentenza del 04/07/2016 (esecutiva 25/07/2016). Il ricorrente deduce violazione dell'art.165 c.p., sostenendo di aver più volte contattato la Cooperativa destinataria del volontariato e i servizi sociali comunali, di aver inviato e-mail e di essersi attivato tramite il difensore, mentre il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto l'inadempimento imputabile al condannato.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendolo infondato. Ha confermato che il Tribunale di Milano ha correttamente revocato la sospensione condizionale della pena avendo accertato l'inadempimento nell'espletamento dell'attività di volontariato cui la sospensione era subordinata, anche rispetto al termine previsto dalla sentenza. La Corte ha rilevato che le comunicazioni e le attivazioni prodotte dalla difesa erano limitate temporalmente e parziali, non hanno dimostrato un coinvolgimento dell'Uepe e del Tribunale necessario per la riattivazione della procedura, e non è emersa l'impossibilità del ricorrente ad adempiere per causa a lui non imputabile. Perciò il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art.165 cod. pen.

    La norma sulla sospensione condizionale della pena è stata interpretata nel senso che l'inadempimento degli obblighi imposti quale condizione per la sospensione (qui: svolgimento di attività di volontariato entro termini fissati) legittima la revoca della sospensione, salvo che il condannato provi l'impossibilità non imputabile a lui.

  • art.616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La revoca della sospensione condizionale è legittima se il soggetto non esegue gli obblighi cui la condizione è subordinata e non dimostra in modo adeguato e documentato l'impossibilità a eseguirli per causa non imputabile.
  • Le prove di mera interlocuzione sporadica o contatti limitati (e-mail o telefonate senza seguito operativo) sono inadeguate a dimostrare l'adempimento o l'effettiva attivazione della procedura imposta dalla sentenza.
  • È determinante il coinvolgimento degli enti competenti (es. Uepe, Tribunale, ente destinatario del servizio) e la documentazione della loro effettiva cooperazione o della loro responsabilità nella mancata esecuzione; l'attivazione limitata al solo difensore o al solo ente non basta.
  • La modifica di recapiti senza preventiva comunicazione e periodi prolungati di inattività o silenzio a partire dall'ultima manifestazione di disponibilità aggravano la posizione del condannato e possono essere valutati come sua colpa.
  • Il termine previsto dalla sentenza per l'esecuzione della misura va rispettato: il mancato avvio operativo entro i termini costituisce elemento rilevante ai fini della revoca.

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