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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11664/2023 del 20/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha acquisito la remissione di querela, ritenendola valida e ritualmente accettata; ha dichiarato estinto il reato procedibile a querela e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. Ne è conseguita l'eliminazione delle statuizioni civili collegate. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 340, comma 4, c.p.p.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Radaelli impugnava la sentenza della Corte d'appello di Brescia che lo aveva condannato per il reato di diffamazione (artt. 81, 595 c.p.), contestando la motivazione e la qualificazione giuridica: con i primi due motivi deduceva violazione di legge e vizio di motivazione (art. 595 e art. 546 c.p.) sostenendo che l'atto di citazione contenente le espressioni incriminate era del tutto incomprensibile, confuso e 'farneticante' e quindi incapace di produrre concreta offesa alla reputazione del Villa; col terzo motivo eccepiva la violazione di legge in relazione all'art. 598 c.p. (esclusione della causa di non punibilità). Successivamente, in pendenza del ricorso per cassazione, è intervenuta una remissione di querela con accettazione (depositata il 4/02/2022). Il Procuratore generale aveva chiesto l'annullamento per intervenuta prescrizione, mentre la Corte ha valutato la remissione di querela.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato come norma indicativa della partecipazione o concorso di persone nel reato (menzionato nell'imputazione), senza un'ulteriore specifica interpretazione nel testo.

  • art. 595, primo e secondo comma, cod. pen.

    Norma incriminatrice per diffamazione; la Corte d'appello aveva ritenuto integrata la fattispecie, mentre la difesa contestava che le espressioni fossero talmente incomprensibili da non ledere concretamente la reputazione.

  • art. 546 cod. pen.

    Richiamato in relazione al vizio di motivazione e alla valutazione del fatto-reato da parte del giudice di merito; la difesa contestava l'applicazione e la motivazione sulla offensività delle espressioni.

  • art. 598 cod. pen.

    Invocato dalla difesa in via di eccezione per l'esclusione della non punibilità; la Corte di Cassazione non ha proceduto a un proscioglimento sulla base di questa norma dato che è intervenuta la remissione di querela che estingue il reato.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    «la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto»

    La Corte ha applicato il principio secondo cui la remissione di querela, intervenuta e accettata in pendenza del giudizio di cassazione, determina l'estinzione del reato procedibile a querela e impone la dichiarazione di estinzione da parte della Corte di legittimità, con effetto anche sulle statuizioni civili.

  • art. 340, comma 4, cod. proc. pen.

    Norma richiamata per imporre all'imputato la condanna al pagamento delle spese processuali nonostante l'annullamento per estinzione del reato.

Massime di principio

  • La remissione di querela, se intervenuta e validamente accettata in pendenza del giudizio di Cassazione, estingue il reato procedibile a querela e impone alla Corte di legittimità di dichiararne l'estinzione e di annullare senz'altro le sentenze impugnate.
  • L'estinzione del reato per remissione di querela travolge anche le statuizioni civili collegate, le quali vanno eliminate insieme alla condanna penale.
  • La presenza di questioni di merito non esaminate o contestate (es. vizio di motivazione) viene superata dall'effetto estintivo della remissione: non si procede a un proscioglimento sul merito quando il reato è estinto per remissione.
  • La remissione di querela prevale su eventuali cause di inammissibilità del ricorso e deve essere rilevata d'ufficio dalla Corte di legittimità una volta che risulti valida e tempestiva.
  • Anche se il reato è estinto, la Corte può comunque condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali secondo le norme processuali previste (art. 340 c.p.p.), salvo diversa determinazione.

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