Parere n. 1560/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Collegamento ferroviario Torino-Lione, in parte italo-francese, sezione transfrontaliera, in parte in territorio italiano. Quesito in ordine allo schema di delega dell’esercizio dei poteri espropriativi, predisposta in attuazione dell’art. 6, comma 8, del d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Sezione prende atto della comunicazione ministeriale relativa alla sopravvenuta carenza di interesse all’acquisizione del parere. Poiché il decreto di delega oggetto del quesito era già stato adottato e registrato presso la Corte dei conti, dichiara il non luogo a provvedere sulla richiesta di parere.
Quesito sullo schema di delega a TELT dell’esercizio dei poteri espropriativi per il collegamento ferroviario Torino-Lione, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.P.R. 327/2001.
Esito
La questione giuridica
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti aveva chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto ministeriale volto a delegare alla società TELT (Tunnel Euralpin Lyon Turin), promotore pubblico dell’opera, l’esercizio dei poteri espropriativi relativi alle attività e operazioni previste dall’accordo intergovernativo Italia-Francia del 30 gennaio 2012 per la realizzazione e l’esercizio della nuova linea ferroviaria Torino-Lione. Con il parere interlocutorio n. 184/2016 la Sezione aveva chiesto al Ministero di precisare il contenuto del quesito e i profili dell’atto sui quali era richiesto il parere, in relazione all’art. 6, comma 8, del d.P.R. 327/2001. Nel 2026 il Ministero ha comunicato la sopravvenuta carenza di interesse, poiché il decreto di delega era già stato formalmente adottato e registrato presso la Corte dei conti il 16 febbraio 2015.
Norme richiamate
art. 6, comma 8, d.P.R. 327/2001
delega dell’esercizio dei poteri espropriativi
La disposizione costituiva la base normativa dello schema di delega sottoposto all’esame consultivo; il parere non giunge tuttavia a esaminarne il contenuto, per la sopravvenuta carenza di interesse.
Accordo intergovernativo Italia-Francia del 30 gennaio 2012
attività e le operazioni previste nell’accordo del 2012
L’accordo individuava il quadro internazionale delle attività relative alla realizzazione e all’esercizio della nuova linea Torino-Lione, cui si riferiva la delega dei poteri espropriativi.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un procedimento consultivo, l’amministrazione comunica che l’atto oggetto del quesito è stato già formalmente adottato e registrato, viene meno l’interesse attuale all’acquisizione del parere e il Consiglio di Stato dichiara il non luogo a provvedere.
- Il Consiglio di Stato può richiedere all’amministrazione di precisare il contenuto del quesito e i profili dell’atto sui quali è richiesto il parere, quando la richiesta consultiva non individui con sufficiente chiarezza l’ambito dell’esame.
Delega dei poteri espropriativi per la Torino-Lione
Il parere riguarda un quesito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sullo schema di decreto ministeriale destinato a delegare alla società TELT l’esercizio dei poteri espropriativi relativi al collegamento ferroviario Torino-Lione, in attuazione dell’art. 6, comma 8, del d.P.R. 327/2001.
Premesse e richiesta consultiva
La delega avrebbe riguardato le attività e le operazioni previste dall’accordo intergovernativo Italia-Francia del 30 gennaio 2012 per la realizzazione e l’esercizio della nuova linea ferroviaria, in parte transfrontaliera e in parte situata in territorio italiano.
Con il parere interlocutorio n. 184 del 1° febbraio 2016, la Sezione aveva rilevato la necessità di chiarire la natura della delega e l’ambito della richiesta consultiva. Aveva quindi chiesto al Ministero di specificare il contenuto del quesito e i profili dello schema di decreto sui quali il Consiglio di Stato era chiamato a esprimersi, in relazione all’art. 6, comma 8, del testo unico sulle espropriazioni.
Sopravvenuta carenza di interesse
Con nota del 6 luglio 2026, il Ministero ha comunicato la sopravvenuta carenza di interesse all’acquisizione del parere. La ragione è che il decreto di delega, oggetto del quesito, era già stato formalmente adottato e registrato presso la Corte dei conti il 16 febbraio 2015.
L’adozione e la registrazione dell’atto hanno reso attuale e concreto il venir meno dell’interesse dell’amministrazione a ottenere un parere su uno schema non più da adottare.
Conclusioni
La Sezione prende atto della comunicazione ministeriale e dichiara il non luogo a provvedere sulla richiesta di parere. Il contenuto sostanziale della delega e la sua conformità all’art. 6, comma 8, del d.P.R. 327/2001 non vengono pertanto esaminati.
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