Cassazione Penale, Sentenza n. 00418/2026 del 07/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo che aveva confermato la condanna di Giuseppe Durante per: capo 1) false dichiarazioni sulla propria identità (art. 496 c.p.); capo 2) resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.), entrambe aggravate dalla recidiva reiterata, specifica e infra-quinquennale. Il ricorrente articolava cinque motivi: (1) omissione di esame della offensività concreta della condotta e del dolo per il reato di false dichiarazioni, rilevando l'assenza di pregiudizio concreto poiché gli agenti lo conoscevano e l'influenza dell'ubriachezza sulla volontà; (2) errata qualificazione giuridica e travisamento probatorio rispetto al fatto che le minacce sarebbero state proferite dopo la conclusione dell'atto d'ufficio (mancata contemporaneità richiesta per la resistenza); (3) vizio nella esclusione delle circostanze attenuanti generiche, per motivazione stereotipata e mancata valutazione dello stato di alterazione alcolica e del contesto occasionale; (4) vizio nell'applicazione della recidiva aggravante, senza verifica del rapporto fra precedenti e fatti e senza specifica idoneità a provare persistente inclinazione criminosa; (5) vizio di motivazione nella determinazione della pena, ritenuta manifestamente sproporzionata rispetto alla gravità concreta dei fatti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo (confermando che la dichiarazione mendace è idonea a ledere la fede pubblica e che l'ubriachezza non esclude automaticamente il dolo), ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per vietato sindacato del merito e mancata allegazione documentale, ha dichiarato inammissibili il terzo e il quinto motivo come questioni di fatto o di dosimetria non sindacabili in Cassazione, e ha ritenuto infondato il quarto motivo confermando la legittimità dell'applicazione della recidiva alla luce dei precedenti specifici e della motivazione di merito. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Il reato di false dichiarazioni sulla propria identità offende la fede pubblica per il solo fatto della dichiarazione mendace; non si configura il reato impossibile se il pubblico ufficiale è consapevole della falsità. La lesione del bene giuridico si realizza indipendentemente dall'effettivo inganno del destinatario.
Norma richiamata in relazione alla resistenza a pubblico ufficiale; rileva la necessità di verificare la contestualità fra atto intimidatorio e lo svolgimento dell'atto d'ufficio, ma i rilievi sulla valutazione dei fatti sono di merito e non riassoggettabili a sindacato di legittimità se non adeguatamente documentati.
Regola l'effetto dell'ubriachezza sulla imputabilità. La colpevolezza in stato di ubriachezza si valuta con i criteri ordinari previsti dal codice penale; l'ubriachezza non esclude automaticamente il dolo.
Richiamati come criteri per valutare la capacità di comprendere e volere (elemento psicologico) in presenza di alterazioni come l'ubriachezza, ai fini della determinazione della colpevolezza.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Dispositivo che impone la sintesi dei motivi in Cassazione; qui richiamato per valutare la regolarità formale del ricorso e dei motivi enunciati nei limiti strettamente necessari.
Disposizione sulle circostanze attenuanti generiche; la loro concessione o esclusione è giudizio di fatto del giudice di merito e la Cassazione non interviene se la motivazione non è contraddittoria o illogica.
Disciplina la recidiva aggravante: la sua applicazione richiede motivazione specifica e individualizzata. Nel caso la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione che evidenziava precedenti pertinenti e una attitudine criminale persistente.
Principi di determinazione della pena e dei criteri di commisurazione: la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e la Cassazione interviene solo in caso di arbitrarietà o illogicità della motivazione.
Massime di principio
- La falsa dichiarazione di identità a un pubblico ufficiale è di per sé offensiva della fede pubblica: non è necessario che il pubblico ufficiale sia effettivamente ingannato.
- Lo stato di ubriachezza non esclude automaticamente il dolo; va valutata la capacità residua di comprendere e di agire razionalmente: comportamenti ripetuti e coerenti possono indicare volontà dolosa.
- I profili che implichino valutazioni di fatto (qualificazione del momento della minaccia, valutazione probatoria dettagliata, concessione o meno di attenuanti) sono in larga parte riservati al giudice di merito e difficilmente riassoggettabili al sindacato di legittimità in Cassazione, salvo vizi logici o di motivazione.
- L'applicazione dell'aggravante della recidiva richiede motivazione specifica e individualizzata; molti precedenti, anche non recentissimi, se ritenuti pertinenti e indicativi di ripetuta inclinazione criminale, possono legittimare l'aggravante.
- La contestazione della congruità della pena è ammissibile in Cassazione solo se si dimostra che la determinazione è frutto di arbitrio o di motivazione illogica; la discrezionalità del giudice di merito viene rispettata se la motivazione è sufficiente.
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