Sentenza n. 173/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima) n. 00272/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: capo della sentenza del TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, che aveva disposto «nulla per le spese di giudizio» per la mancata costituzione dell'Amministrazione
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente accesso ambientale)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, vittorioso nel giudizio di primo grado avente a oggetto l'annullamento del silenzio-diniego formatosi su un'istanza di accesso ambientale, ha impugnato esclusivamente il capo relativo alle spese. Ha dedotto la violazione dell'art. 91 c.p.c., richiamato dall'art. 26 c.p.a., sostenendo che la soccombenza dell'Amministrazione, derivante dall'accoglimento del ricorso, imponesse la rifusione delle spese, indipendentemente dalla sua mancata costituzione. Ha inoltre contestato l'applicazione, implicita nella statuizione di primo grado, della compensazione delle spese ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., rilevando che la contumacia della parte soccombente non costituisce una ragione legittima di compensazione. Ha chiesto la condanna dell'ARPA alle spese di entrambi i gradi, anche sulla base del compenso pattuito con il difensore.
La decisione
L'appello è stato accolto. Il Consiglio di Stato ha ritenuto erroneo il capo della sentenza di primo grado che aveva escluso le spese per la sola mancata costituzione dell'Amministrazione. Ha affermato che, nel processo amministrativo, la regola generale della soccombenza e il principio di causalità impongono alla parte soccombente di rifondere le spese alla parte vittoriosa, ai sensi degli artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c. La mancata costituzione dell'Amministrazione avrebbe potuto giustificare la statuizione «nulla per le spese» soltanto se fosse risultata soccombente la parte ricorrente; non può invece incidere sull'obbligo della parte pubblica soccombente, poiché il regime delle spese non può dipendere da fattori organizzativi o dalla scelta processuale di non costituirsi. La statuizione è stata considerata assimilabile, per identità di ratio, alla condanna alle spese della parte vittoriosa e quindi sindacabile in appello quale manifesta abnormità. Il Collegio ha tuttavia escluso di poter liquidare l'importo contrattualmente pattuito, ritenendolo incongruo ed eccessivo rispetto all'attività concretamente svolta, alla bassa complessità della controversia e all'assenza di ulteriori memorie o discussione. Ha liquidato per il primo grado euro 1.500,00, oltre accessori di legge e spese generali, e per il giudizio d'appello euro 2.500,00, oltre accessori di legge e spese generali, ponendo entrambi gli importi a carico dell'ARPA secondo soccombenza.
Norme richiamate
Il principio generale sancito dall’art. 91, c.p.c. prevede la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese processuali.
La parte soccombente deve rifondere le spese processuali alla parte vittoriosa; nel caso esaminato, l'obbligo deriva dall'accoglimento del ricorso, indipendentemente dalla costituzione in giudizio della parte soccombente.
La mancata costituzione della parte resistente non rientra tra i casi legittimi di compensazione.
La compensazione delle spese costituisce un'attenuazione della regola della soccombenza e non può essere giustificata dalla sola contumacia della parte soccombente.
Tale criterio trova applicazione anche nel processo amministrativo ove, nel caso di soccombenza, in applicazione del principio di causalità, la parte deve essere condannata alla refusione delle spese di giudizio.
Il principio della soccombenza e la disciplina delle spese processuali si applicano al processo amministrativo mediante il richiamo alle disposizioni del codice di procedura civile.
Il riferimento all'assenza di memorie successive al ricorso è stato utilizzato per valutare concretamente l'attività difensiva ai fini della liquidazione delle spese.
Richiamato nella sentenza di primo grado insieme agli artt. 2 e 5 del medesimo decreto quale base normativa dell'obbligo dell'Amministrazione di pronunciarsi sull'istanza di accesso ambientale.
Richiamato nella sentenza di primo grado insieme agli artt. 1 e 5 del medesimo decreto quale base normativa dell'obbligo dell'Amministrazione di pronunciarsi sull'istanza di accesso ambientale.
Richiamato nella sentenza di primo grado insieme agli artt. 1 e 2 del medesimo decreto quale base normativa dell'obbligo dell'Amministrazione di pronunciarsi sull'istanza di accesso ambientale.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, la parte soccombente è tenuta, in applicazione degli artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c. e secondo il principio di causalità, a rifondere le spese alla parte vittoriosa, salvo i presupposti previsti per la compensazione.
- La mancata costituzione in giudizio dell'amministrazione soccombente non giustifica, di per sé, la statuizione «nulla per le spese» in favore della parte vittoriosa: il regime delle spese non può dipendere dalla scelta processuale o da fattori organizzativi della parte che ha perso la causa.
- La statuizione sulle spese può essere sindacata in appello quando, in situazioni eccezionali, risulti manifestamente abnorme; è manifestamente erronea la decisione che nega le spese alla parte vittoriosa esclusivamente perché l'amministrazione soccombente non si è costituita.
- La liquidazione giudiziale delle spese deve tener conto dell'attività difensiva concretamente svolta, dell'impegno richiesto e della complessità della controversia; il compenso contrattualmente pattuito tra cliente e difensore non vincola il giudice nella determinazione delle spese poste a carico della parte soccombente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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