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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11754/2024 del 20/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per vari reati (artt. 639 co.2, 612 co.2, 635 co.2, 336 co.2 c.p.). Con un unico motivo deduceva violazione di legge (in relazione all'art. 448 c.p.p.) e vizio di motivazione per l'omessa valutazione dell'ingiustificato rigetto della richiesta di applicazione concordata della pena formulata nel giudizio di primo grado. Sosteneva che, pur non potendo ottenere l'applicazione concordata per tutte le imputazioni (per le quali vi era stato il dissenso del P.M.), sarebbe comunque stato possibile riconoscere almeno la riduzione premiale sulle imputazioni residue dopo le assoluzioni intervenute in primo grado.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile. Ha ritenuto corretta la motivazione della Corte d'appello che ha escluso l'accoglimento della richiesta di patteggiamento originaria perché il quadro delle imputazioni era definitivamente mutato a seguito delle assoluzioni e proscioglimenti intervenuti in primo grado. La Corte ha ricordato la regola della corrispondenza tra la decisione e il contenuto dell'accordo: il giudice d'appello può accogliere un patteggiamento originariamente rigettato solo se è chiamato a decidere sulle medesime imputazioni originate dall'accordo; non è quindi possibile applicare la riduzione premiale solo sulle residue imputazioni diverse rispetto a quelle concordate. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 639 co. 2 c.p.

    Indicata come una delle imputazioni oggetto del giudizio; la sentenza rileva che le assoluzioni parziali hanno alterato il quadro delle imputazioni originarie, impedendo l'accoglimento dell'accordo di pena proposto.

  • art. 612 co. 2 c.p.

    Una delle fattispecie penalmente contestate in primo grado; la modifica del novero di imputazioni incide sulla possibilità di applicare l'accordo di patteggiamento.

  • art. 635 co. 2 c.p.

    Fattispecie penale denunciata nel procedimento; rilevanza ai fini della valutazione della corrispondenza tra accordo e decisione.

  • art. 336 co. 2 c.p.

    Altra imputazione originaria: la sua presenza/assenza nell'assetto definitivo delle accuse è determinante per stabilire se l'accordo di pena possa essere applicato in appello.

  • art. 448 c.p.p.

    Norma richiamata dal ricorrente come parametro di illegittimità: la Corte ha ritenuto che l'incidenza della norma non bastava a superare la regola della corrispondenza tra l'accordo di pena e le imputazioni effettivamente sottoposte a giudizio in appello.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per la condanna al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile per colpa: la Corte ha valutato profili di colpa e disposto il pagamento di euro 3.000.

Massime di principio

  • Il patteggiamento (applicazione concordata della pena) può essere accolto in appello anche se è stato rigettato in primo grado, ma soltanto se l'appello si pronuncia sulle medesime imputazioni originarie oggetto dell'accordo; se le imputazioni sono mutate (per es. per assoluzioni o proscioglimenti), l'accordo non può essere applicato.
  • La regola di corrispondenza tra decisione e contenuto dell'accordo è vincolante: non è possibile applicare 'parzialmente' i benefici del patteggiamento su imputazioni residue diverse da quelle pattuite.
  • Se il Pubblico Ministero si era opposto al patteggiamento in primo grado e l'appello intende far valere l'accoglimento, occorre verificare che non vi siano state modifiche alle imputazioni altrimenti la richiesta è destinata al rigetto.
  • Quando un ricorso è manifestamente inammissibile o infondato e presenta profili di colpa nella sua proposizione, il giudice può condannare al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è quindi importante valutare la fondatezza del ricorso prima di proporlo.
  • In situazioni analoghe la difesa dovrebbe, dopo assoluzioni o modifiche dell'impianto accusatorio, riformulare l'accordo di pena in conformità alle nuove imputazioni o valutare rimedi alternativi (appello sul merito, accordi diversificati), anziché domandare l'applicazione di un patteggiamento riferito a un quadro accusatorio già mutato.
  • È utile documentare e dimostrare esattamente la coincidenza tra le imputazioni oggetto dell'accordo e quelle ancora pendenti in appello quando si cerca di ottenere l'accoglimento del patteggiamento in sede superiore.

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