Sentenza n. 858/2026 - Catania, Sezione 5
in impugnativa per l'annullamento - della Determinazione n. -OMISSIS- del 02/10/2025 del Dirigente del IV Settore – Gestione del Territorio, avente ad oggetto la “Sospensione, del procedimento amministrativo avviato con deliberazione G.M. n. 126 del 28 settembre 2023 in relazione al procedimento penale R.G.N.R. 1364/2024 – R.G.GIP 612/2025 presso il Tribunale di Messina”; - della Deliberazione della Giunta Comunale n. 134 del 29/09/2025, avente ad oggetto “Procedimento avviato con Deliberazione G.M. n. 126 del 28 settembre 2023. Atto di indirizzo.”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione della Giunta comunale e determinazione dirigenziale con cui era stata disposta la sospensione del procedimento amministrativo avviato per la definizione di un accordo procedimentale di riqualificazione territoriale e definizione dei contenziosi
Esito
Favorevole al ricorrente (società proprietaria)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato la deliberazione giuntale e la determinazione dirigenziale con cui il Comune aveva sospeso il procedimento avviato nel 2023, in relazione alla pendenza di un procedimento penale riguardante il Sindaco e un tecnico comunale. Ha dedotto la violazione dell’art. 21-quater della legge n. 241/1990, degli artt. 7, 8, 9, 10 e 10-bis della medesima legge, dell’art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241/1990, della precedente deliberazione comunale che aveva avviato il procedimento e dell’autovincolo amministrativo, nonché eccesso di potere per assenza della causa tipica, arbitrarietà, carenza dei presupposti, difetto di istruttoria, illogicità e contraddittorietà. La ricorrente ha sostenuto che gli atti fossero stati adottati per eludere l’esecuzione di una precedente sentenza passata in giudicato che aveva imposto al Comune di concludere il procedimento; che l’art. 21-quater riguarda la sospensione dell’efficacia o dell’esecuzione di un provvedimento già adottato e non la sospensione di un procedimento ancora da concludere; che la sospensione era priva di un termine certo, essendo collegata alla definizione del procedimento penale; che la pendenza dell’indagine penale non aveva attinenza con il procedimento amministrativo; e che il Comune non aveva indicato un concreto interesse pubblico né poteva giustificare in giudizio la sospensione con il presunto conflitto di interessi dei soggetti coinvolti nella vicenda penale.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente riconosciuto la permanenza dell’interesse della società all’annullamento degli atti, poiché essi non erano stati espressamente scrutinati nella precedente sentenza resa nel giudizio di ottemperanza. Nel merito, ha ritenuto illegittima la sospensione. L’art. 21-quater della legge n. 241/1990 disciplina propriamente la sospensione dell’efficacia o dell’esecuzione di un provvedimento amministrativo e non la sospensione di un procedimento ancora da concludere; tuttavia, anche applicando alla fattispecie i principi ricavabili da tale disposizione, il potere di sospensione deve avere natura temporanea e deve essere assoggettato a un termine certo. Il Comune, invece, aveva subordinato la ripresa dell’iter alla definizione del procedimento penale, con una durata incerta, vaga e potenzialmente indefinita, realizzando una sospensione sine die. Il TAR ha inoltre rilevato che le cause di sospensione o interruzione dei termini procedimentali sono tipiche e di stretta interpretazione e che la pendenza di un procedimento penale non costituisce, secondo il quadro normativo richiamato, causa generale di sospensione del procedimento amministrativo. È stata respinta anche la giustificazione formulata dal Comune in giudizio circa il conflitto di interessi dei soggetti coinvolti, sia perché costituiva integrazione postuma della motivazione, sia perché l’eventuale conflitto avrebbe potuto imporre l’astensione dei soggetti interessati, non la paralisi sine die del procedimento. Le ulteriori censure sono state assorbite. Il ricorso è stato accolto, con annullamento degli atti impugnati e condanna del Comune al pagamento di 1.500 euro oltre accessori per spese di lite.
Norme richiamate
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La disposizione disciplina la sospensione dell’efficacia o dell’esecuzione di un provvedimento amministrativo e non, propriamente, la sospensione di un procedimento ancora da concludere. I principi desumibili dalla norma riconoscono comunque un potere generale di sospensione cautelare, temporaneo e funzionale al buon andamento, che richiede la prefissione di un termine certo.
obbligo generale di provvedere
L’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento entro un termine impedisce sospensioni sine die; le cause di sospensione o interruzione dei termini sono tipiche e di stretta interpretazione.
È richiamato tra le disposizioni dalle quali si desume il potere generale di sospensione cautelare dell’efficacia degli atti amministrativi.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
È stato dedotto dalla ricorrente con riferimento ai doveri di correttezza dell’amministrazione; la sentenza accoglie il ricorso sulla base dell’illegittimità della sospensione sine die e assorbe le ulteriori censure.
La ricorrente ha sostenuto che gli atti fossero stati adottati oltre i termini previsti dalla disposizione; il TAR non ha deciso autonomamente tale censura, avendo accolto il ricorso per l’illegittimità della sospensione sine die.
È richiamato in relazione al precedente giudizio di ottemperanza, nel quale era stata ordinata al Comune la conclusione del procedimento amministrativo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l’oscuramento dei dati identificativi delle parti.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati, per giustificare l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.
Massime di principio
- Il potere amministrativo di sospensione cautelare, anche quando ricavato dai principi sottesi all’art. 21-quater della legge n. 241/1990, è necessariamente temporaneo e deve essere accompagnato dalla prefissione di un termine certo, proporzionato e conoscibile; è illegittima la sospensione sine die o subordinata a un evento dalla durata incerta e indefinita.
- L’art. 21-quater della legge n. 241/1990 disciplina propriamente la sospensione dell’efficacia o dell’esecuzione di un provvedimento amministrativo già adottato e non la sospensione di un procedimento amministrativo ancora da concludere.
- A fronte dell’obbligo di concludere il procedimento amministrativo entro un termine, le cause di sospensione o interruzione dei termini sono tipiche e di stretta interpretazione; la mera pendenza di un procedimento penale non costituisce, di per sé, una causa generale di sospensione del procedimento amministrativo.
- L’eventuale conflitto di interessi dei soggetti chiamati a partecipare al procedimento può imporre la loro astensione o sostituzione, ma non giustifica la paralisi sine die dell’iter amministrativo già avviato.
- L’amministrazione non può integrare in giudizio la motivazione dell’atto impugnato mediante argomentazioni nuove contenute negli atti processuali o nelle memorie difensive.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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