Cassazione Penale, Ordinanza n. 02345/2026 del 21/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per concorso in rapina aggravata e per omissione di soccorso. Nei primi tre motivi ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità per il concorso nella rapina aggravata e quanto alla ritenuta sussistenza del reato di omissione di soccorso, sostanzialmente chiedendo una diversa lettura delle prove e contestando la valutazione compiuta dai giudici di merito. Con il quarto motivo ha censurato il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Con il quinto motivo ha contestato il diniego dell'attenuante del risarcimento del danno di cui all'art. 62, primo comma, n. 6, c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi tre motivi fossero non specifici e meramente reiterativi di censure già svolte in appello, perché diretti a sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio, attività preclusa al giudice di legittimità. Ha inoltre reputato manifestamente infondati il quarto e il quinto motivo, rilevando che la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche era congrua e che, in tema di rapina, il riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno richiede un ristoro volontario, integrale ed effettivo, comprensivo del danno patrimoniale e morale. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 62, primo comma, n. 6, c.p.
L'attenuante del risarcimento del danno richiede, nei reati pluri-offensivi come la rapina, un risarcimento volontario, integrale ed effettivo, comprensivo sia del danno patrimoniale sia di quello morale.
Massime di principio
- In sede di legittimità è precluso alla Corte di cassazione sovrapporre la propria valutazione delle risultanze probatorie a quella compiuta nei precedenti gradi di merito; il sindacato è limitato alla verifica della presenza di un apparato argomentativo logico e non manifestamente illogico.
- I motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili quando si risolvono nella mera riproposizione di censure già dedotte in appello e motivatamente disattese, senza confrontarsi realmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è adeguatamente motivato quando il giudice di merito valorizza gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover esaminare singolarmente tutti i dati favorevoli o sfavorevoli allegati dalle parti.
- Per il riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno nei reati pluri-offensivi è necessario un ristoro volontario, integrale ed effettivo, che copra tanto il danno patrimoniale quanto quello morale.
- Il vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio o sulle attenuanti è sindacabile in cassazione solo se la motivazione è mancante, apparente o connotata da evidenti illogicità.
Come è indicizzato
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