Cassazione Penale, Ordinanza n. 36489/2026 del 16/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso: la censura mirava a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio, riservata al giudice di merito, e si contrapponeva con argomentazioni generiche a una motivazione non manifestamente illogica. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza del 26 novembre 2025 della Corte d’appello di Palermo, che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Marsala per il reato di cui agli artt. 81, secondo comma, c.p. e 116, comma 15, del Codice della strada. Ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione quanto all’affermazione della responsabilità, contestando l’identificazione come conducente del ciclomotore e l’efficacia dimostrativa delle prove. La sentenza riferisce che la Corte d’appello aveva fondato l’identificazione sulle dichiarazioni dei testimoni di polizia giudiziaria, i quali avevano affermato di riconoscere con certezza l’imputato, già noto per precedenti controlli.
Norme richiamate
sentenza di condanna in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 116 comma 15 Cod. Strada
La disposizione è indicata quale parte della qualificazione giuridica del reato contestato, senza che la Corte sviluppi una specifica interpretazione del reato continuato.
art. 116, comma 15, Codice della strada
sentenza di condanna in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 116 comma 15 Cod. Strada
La norma è richiamata come disposizione relativa alla condanna per la guida senza patente; la decisione di legittimità non ne esamina ulteriormente gli elementi costitutivi.
Massime di principio
- Non rientra nei poteri della Corte di cassazione rileggere gli elementi fattuali posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata al giudice di merito; la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali non integra un vizio di legittimità.
- È inammissibile la censura che, a fronte di una motivazione non manifestamente illogica sull’identificazione dell’imputato e sulla valutazione delle prove, si limiti a contestare genericamente l’efficacia dimostrativa del compendio probatorio.
Come è indicizzato
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