Cassazione Penale, Ordinanza n. 30424/2026 del 10/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha proposto due motivi di impugnazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla prescrizione del reato di lottizzazione abusiva. Ha sostenuto che la contravvenzione si sarebbe prescritta già prima dell'esercizio dell'azione penale e, comunque, in epoca antecedente alla data di accertamento indicata in sentenza come "sino a settembre 2020"; in particolare ha chiesto di anticipare la cessazione della permanenza al 02/07/2018, così da far maturare la prescrizione al 9/03/2025. La Corte ha ritenuto le censure in parte meramente riproduttive di questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito, in parte dirette a sollecitare una diversa ricostruzione del fatto, non consentita in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la lottizzazione abusiva è reato a forma libera e a progressione nell'evento, la cui consumazione coincide con l'ultimo atto della condotta illecita; ai fini della prescrizione non rileva la sola data della partecipazione individuale, ma la consumazione del reato. Nel caso concreto, la sentenza impugnata aveva accertato in fatto, sulla base di documentazione e rilievi fotografici, che opere di completamento del manufatto erano state realizzate dopo il 02/07/2018 e che l'illecita trasformazione del territorio si era protratta sino all'accertamento del settembre 2020. La diversa tesi difensiva sulla data di cessazione della permanenza è stata ritenuta non scrutinabile in cassazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 44 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
La sentenza si riferisce alla contravvenzione di lottizzazione abusiva come reato urbanistico permanente/progressivo, rilevando che la consumazione coincide con l'ultimo atto della condotta illecita e che la prescrizione decorre da tale momento.
La Corte richiama implicitamente il tema della prescrizione ma ritiene che non emerga alcuna causa di proscioglimento immediato, poiché la diversa data di cessazione della permanenza è questione di fatto non rivalutabile in sede di legittimità.
Massime di principio
- La lottizzazione abusiva è un reato a forma libera e a progressione nell'evento, nel quale la rilevanza penale si estende anche agli ulteriori interventi che incidono sull'assetto urbanistico e prolungano la compromissione delle scelte di destinazione del territorio.
- Ai fini della prescrizione della lottizzazione abusiva, il dies a quo non va individuato nella singola condotta di partecipazione dell'agente, ma nel momento di consumazione del reato, coincidente con l'ultimo atto integrante la condotta illecita.
- Quando la sentenza di merito ha accertato in fatto la prosecuzione dell'illecita trasformazione del territorio fino a una certa data, la diversa ricostruzione della cessazione della permanenza non può essere prospettata in cassazione come mera critica fattuale.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito o mira a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e della ricostruzione del fatto.
- Chi eccepisce la prescrizione deve allegare e dimostrare una diversa data di consumazione del reato rispetto a quella accertata in sentenza, non essendo sufficiente una contestazione assertiva della permanenza.
Come è indicizzato
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