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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8508/2023 del 27/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che li ha ritenuti responsabili, unitamente ad altri, di plurimi furti in abitazione e di ricettazione. Le censure principali riguardano: (i) l'utilizzabilità delle intercettazioni disposte su utenze ritenute individuate tramite "fonte confidenziale" (art.191 e art.203 c.p.p.), con richiesta di inutilizzabilità delle captazioni conseguenti; (ii) profili di nullità o inutilizzabilità derivanti dalla remotizzazione delle intercettazioni e dall'uso di impianti noleggiati; (iii) presunte carenze, contraddittorietà e difetto di motivazione della sentenza (in particolare sulla quantificazione dell'aumento per continuazione e sull'attribuzione di specifiche telefonate ai singoli imputati); (iv) vizio procedurale per contumacia e per mancata assistenza difensiva; (v) nullità o inattendibilità della perizia di trascrizione/traduzione delle conversazioni; (vi) omessa o illogica motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e sulla sospensione condizionale della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione: (a) ha dichiarato inammissibili la maggior parte dei motivi proposti da Imedadze, Daraselia e Mumladze, per genericità, carenza di specificità e mancato confronto puntuale con la motivazione di merito; ha altresì confermato la correttezza di valutazione della Corte territoriale su vari punti, richiamando principi consolidati in materia di intercettazioni (uso di informazioni da fonte confidenziale, delimitazione dell'inutilizzabilità, ammissibilità dell'utilizzo di impianti noleggiati se la registrazione è nei locali della Procura, non autosanzionabilità per omissioni di verbalizzazione non previste espressamente da art.271 c.p.p.). (b) Ha rigettato i ricorsi nel resto e condannato i ricorrenti all'onere delle spese e al versamento di euro 3.000,00 ciascuno alla Cassa delle Ammende per inammissibilità. (c) Ha accolto parzialmente il ricorso di SURAMLISHVILI LELA solo nella parte relativa al mancato esame del motivo sulla sospensione condizionale della pena: annulla la sentenza impugnata limitatamente a tale punto e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze per nuovo esame; resta comunque confermata l'affermazione di responsabilità. In sintesi, la maggior parte dei ricorsi è respinta; solo Suramlishvili ottiene un annullamento parziale e rinvio sul tema della sospensione condizionale.

Norme richiamate

  • art. 191 cod. proc. pen.

    "inutilizzabilità delle intercettazioni derivanti da fonte confidenziale"

    La Corte ricorda che le informazioni da fonte confidenziale non possono essere utilizzate per stabilire la presenza dei gravi indizi che giustificano l'intercettazione, ma possono servire per individuare il collegamento tra soggetto e utenza; l'eventuale inutilizzabilità resta limitata alle prove illegittimamente acquisite e non si estende automaticamente alle altre risultanze.

  • art. 203 cod. proc. pen.

    Richiamato per spiegare i limiti di utilizzazione delle segnalazioni confidenziali: la loro utilizzazione per l'individuazione dell'utenza non è equivalente al loro uso per costruire il quadro indiziario.

  • art. 267, 268, 271 cod. proc. pen.

    "regole sulla captazione, verbalizzazione e sanzioni di inutilizzabilità"

    La Corte precisa che l'uso di impianti noleggiati e l'ascolto "in remoto" sono ammissibili se la registrazione è avvenuta nei locali della Procura; l'omessa indicazione dell'interprete nel verbale non comporta automaticamente inutilizzabilità salvo i casi tassativamente previsti dall'art.271 c.p.p.

  • art. 185 cod. proc. pen.

    "principio dell'invalidità derivata"

    La Corte sottolinea che, a differenza della nullità, l'inutilizzabilità non si propaga automaticamente alle prove collegate: la sanzione è circoscritta alle prove illegalmente acquisite.

  • art. 81, comma 2 cod. pen.

    "aumento per continuazione"

    Richiamato come criterio per il calcolo della pena complessiva: la Corte ribadisce che il giudice deve individuare il reato più grave, la pena base e motivare distintamente gli aumenti per ciascun reato satellite nella misura necessaria per verificarne la proporzionalità.

  • art. 133 cod. pen.

    "circostanze attenuanti generiche"

    La Corte conferma che il giudice può rigettare le attenuanti generiche indicando anche un solo elemento negativo ritenuto decisivo; non è obbligato ad esaurire tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli.

  • art. 15-bis legge 28 aprile 2014, n.67

    "disciplina transitoria sul processo in contumacia"

    Applicata per escludere la doglianza sulla contumacia: la disciplina previgente continua a trovare applicazione se la contumacia è stata dichiarata prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina.

  • Sez. U, sentenza Pizzone n.47127/2021 (giurisprudenza)

    "onere motivazionale sugli aumenti per continuazione"

    Richiamata per il principio che il giudice deve motivare distintamente gli aumenti di pena per ciascun reato satellite nella misura richiesta dall'entità dell'aumento.

  • Giurisprudenza consolidata (più pronunce citate dalla decisione)

    "diversi precedenti indicati nella motivazione"

    La Corte usa plurimi precedenti per confermare principi su: ammissibilità di impianti noleggiati, disciplina sulla fonte confidenziale, limitazione dell'effetto dell'inutilizzabilità, e non automatica inutilizzabilità per omissioni formali nei verbali.

Massime di principio

  • I ricorsi per cassazione devono essere formulati in modo chiaro, specifico e con puntuale confronto con la motivazione di merito: motivi vaghi, generici o confusi sono frequentemente dichiarati inammissibili.
  • Le informazioni provenienti da fonti confidenziali non possono essere usate per costruire la gravità indiziaria che legittima intercettazioni; tuttavia possono essere utili per individuare il collegamento tra soggetto e utenza. L'eventuale inutilizzabilità resta limitata alle prove ottenute illegalmente e non contagia automaticamente tutte le altre risultanze.
  • L'utilizzo di impianti o mezzi presi a noleggio è ammissibile se la registrazione è avvenuta nei locali della Procura e sussiste motivazione sulla insufficienza degli impianti dell'ufficio; la remotizzazione dell'ascolto nei locali della polizia giudiziaria non invalida di per sé le captazioni.
  • Omissioni formali nei verbali di intercettazione (es.: indicazione dell'interprete) non comportano automaticamente inutilizzabilità, a meno che la fattispecie rientri nelle ipotesi tassative previste dalla legge che stabilisce tale sanzione.
  • In tema di pena per continuazione, il giudice deve indicare il reato principale, la pena base e motivare gli aumenti in modo distinto e proporzionato per ciascun reato satellite, conformandosi alla giurisprudenza delle Sezioni Unite.
  • Sul diniego delle attenuanti generiche il giudice può motivare richiamando anche un solo elemento negativo ritenuto decisivo; sulla sospensione condizionale della pena invece è necessario che la Corte di merito dia esplicito esame del motivo se dedotto in appello.
  • L'inutilizzabilità non si traduce automaticamente in annullamento della sentenza: se restano altre prove lecite e sufficienti, la condanna può essere confermata.

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