Cassazione Penale, Sentenza n. 39802/2025 del 10/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione della conferma della condanna per ricettazione (orologio Lang Heyne) deducendo: 1) violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza per presunta nuova qualificazione della condotta come mera intermediazione non contestata; 2) contraddittorietà e travisamento della prova sulla identificazione dell'utenza telefonica e sull'attribuzione delle conversazioni (inclusa la presunta incompatibilità geografica dei partecipanti); 3) utilizzazione a processo della deposizione su una conversazione non acquisita agli atti (violazione art. 62 c.p.p.); 4) mancato riconoscimento della diminuzione di pena ex art. 114 c.p. per minima efficacia causale del contributo dell'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso: i primi tre motivi sono stati ritenuti nuovi, aspecifici o non superanti la prova di resistenza e quindi inammissibili o infondati; il quarto motivo è stato ritenuto infondato nel merito perché il contributo dell'imputato è stato ritenuto causalmente essenziale, per cui non sussiste la diminuzione di cui all'art. 114 c.p. Conseguentemente è stata confermata la condanna (5 anni di reclusione, multa di 5.000 euro, pene accessorie e obbligo di risarcimento da liquidare separatamente) e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Richiamato per la responsabilità in concorso; la Corte ha ritenuto che le condotte dei concorrenti concorrevano causalmente all'evento
Norma sostanziale del reato di ricettazione contestato; la condotta di intermediazione e ricezione è stata ritenuta integrativa del reato
Richiamati in relazione al vizio di nullità per mancata correlazione tra imputazione e sentenza; la Corte ha ritenuto però che l'imputazione era sufficientemente ampia da comprendere l'intermediazione
art. 606, comma 1, lett. c), e lett. e), e lett. b), c.p.p.
Tradotte nelle censure di cassazione: lett. c) per la nullità/formazione dell'imputazione, lett. e) per vizio di motivazione/travisamento della prova, lett. b) per violazione e falsa applicazione di norme penali (es. art. 114 c.p.); la Corte ha dichiarato alcuni motivi nuovi/aspecifici e altri infondati
Richiamato dalla difesa per il divieto di utilizzazione di dichiarazioni non acquisite; la Corte ha però ritenuto che la contestazione riferiva una conversazione diversa da quella indicata in ricorso e non ha ravvisato utilizzazione illegittima decisiva
art. 168, 171, 178, 191 c.p.p.
Norme procedurali citate dalla difesa in relazione all'acquisizione e utilizzazione delle intercettazioni e delle prove; la Corte ha valutato la correttezza dell'uso probatorio degli elementi intercettati e testimonianze
Diminuzione per minima efficacia causale del contributo del concorrente: la Corte ha applicato la giurisprudenza richiamata per escludere la diminuzione, ritenendo che il contributo del ricorrente non fosse meramente marginale ma essenziale alla riuscita dell'illecito
Citato dalla difesa in tema di aggravanti; la Corte ha osservato che non ostava al trattamento applicato la diversa indicazione numerica dei partecipanti
Norma sui compensi e spese in cassazione: la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Massime di principio
- Una imputazione formulata in termini ampi (es. 'acquistavano e comunque ricevevano, per poi trattarne la vendita') può includere anche la qualifica di intermediazione; la riqualificazione in sentenza non è automaticamente nuova se rientra nella morfologia dell'accusa.
- Motivi di cassazione introdotti per la prima volta rispetto all'appello o non specificamente dedotti in sede di gravame possono essere dichiarati inammissibili per interruzione della catena devolutiva.
- L'identificazione di un utilizzatore di utenza telefonica può reggersi su un insieme di indizi (frequentazioni, continuità d'uso, frasario emergente dalle intercettazioni); per contestare efficacemente tale identificazione in cassazione occorre specificità e dimostrazione della decisività dell'errore probatorio.
- Per ottenere la diminuzione ex art. 114 c.p. è necessario dimostrare che il contributo sia di efficacia causale talmente marginale da poter essere rimosso senza esiti pratici sulla realizzazione del reato; una mera minore rilevanza rispetto agli altri concorrenti non è sufficiente.
- La prova basata su testimonianze riguardanti conversazioni non acquisite può essere censurata, ma la censura ha rilievo solo se si dimostra che l'utilizzo della prova ha violato il diritto di difesa o è stato decisivo per la decisione.
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