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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39802/2025 del 10/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione della conferma della condanna per ricettazione (orologio Lang Heyne) deducendo: 1) violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza per presunta nuova qualificazione della condotta come mera intermediazione non contestata; 2) contraddittorietà e travisamento della prova sulla identificazione dell'utenza telefonica e sull'attribuzione delle conversazioni (inclusa la presunta incompatibilità geografica dei partecipanti); 3) utilizzazione a processo della deposizione su una conversazione non acquisita agli atti (violazione art. 62 c.p.p.); 4) mancato riconoscimento della diminuzione di pena ex art. 114 c.p. per minima efficacia causale del contributo dell'imputato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso: i primi tre motivi sono stati ritenuti nuovi, aspecifici o non superanti la prova di resistenza e quindi inammissibili o infondati; il quarto motivo è stato ritenuto infondato nel merito perché il contributo dell'imputato è stato ritenuto causalmente essenziale, per cui non sussiste la diminuzione di cui all'art. 114 c.p. Conseguentemente è stata confermata la condanna (5 anni di reclusione, multa di 5.000 euro, pene accessorie e obbligo di risarcimento da liquidare separatamente) e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Richiamato per la responsabilità in concorso; la Corte ha ritenuto che le condotte dei concorrenti concorrevano causalmente all'evento

  • art. 648 c.p.

    Norma sostanziale del reato di ricettazione contestato; la condotta di intermediazione e ricezione è stata ritenuta integrativa del reato

  • art. 521-522 c.p.p.

    Richiamati in relazione al vizio di nullità per mancata correlazione tra imputazione e sentenza; la Corte ha ritenuto però che l'imputazione era sufficientemente ampia da comprendere l'intermediazione

  • art. 606, comma 1, lett. c), e lett. e), e lett. b), c.p.p.

    Tradotte nelle censure di cassazione: lett. c) per la nullità/formazione dell'imputazione, lett. e) per vizio di motivazione/travisamento della prova, lett. b) per violazione e falsa applicazione di norme penali (es. art. 114 c.p.); la Corte ha dichiarato alcuni motivi nuovi/aspecifici e altri infondati

  • art. 62 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa per il divieto di utilizzazione di dichiarazioni non acquisite; la Corte ha però ritenuto che la contestazione riferiva una conversazione diversa da quella indicata in ricorso e non ha ravvisato utilizzazione illegittima decisiva

  • art. 168, 171, 178, 191 c.p.p.

    Norme procedurali citate dalla difesa in relazione all'acquisizione e utilizzazione delle intercettazioni e delle prove; la Corte ha valutato la correttezza dell'uso probatorio degli elementi intercettati e testimonianze

  • art. 114 c.p.

    Diminuzione per minima efficacia causale del contributo del concorrente: la Corte ha applicato la giurisprudenza richiamata per escludere la diminuzione, ritenendo che il contributo del ricorrente non fosse meramente marginale ma essenziale alla riuscita dell'illecito

  • art. 112, n.1, c.p.

    Citato dalla difesa in tema di aggravanti; la Corte ha osservato che non ostava al trattamento applicato la diversa indicazione numerica dei partecipanti

  • art. 616 c.p.p.

    Norma sui compensi e spese in cassazione: la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali

Massime di principio

  • Una imputazione formulata in termini ampi (es. 'acquistavano e comunque ricevevano, per poi trattarne la vendita') può includere anche la qualifica di intermediazione; la riqualificazione in sentenza non è automaticamente nuova se rientra nella morfologia dell'accusa.
  • Motivi di cassazione introdotti per la prima volta rispetto all'appello o non specificamente dedotti in sede di gravame possono essere dichiarati inammissibili per interruzione della catena devolutiva.
  • L'identificazione di un utilizzatore di utenza telefonica può reggersi su un insieme di indizi (frequentazioni, continuità d'uso, frasario emergente dalle intercettazioni); per contestare efficacemente tale identificazione in cassazione occorre specificità e dimostrazione della decisività dell'errore probatorio.
  • Per ottenere la diminuzione ex art. 114 c.p. è necessario dimostrare che il contributo sia di efficacia causale talmente marginale da poter essere rimosso senza esiti pratici sulla realizzazione del reato; una mera minore rilevanza rispetto agli altri concorrenti non è sufficiente.
  • La prova basata su testimonianze riguardanti conversazioni non acquisite può essere censurata, ma la censura ha rilievo solo se si dimostra che l'utilizzo della prova ha violato il diritto di difesa o è stato decisivo per la decisione.

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