Cassazione Penale, Sentenza n. 14788/2022 del 15/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La Erregi impugnava il decreto del Tribunale di Nuoro che aveva rigettato l'opposizione avverso il decreto di esecutività dello stato passivo dell'amministrazione giudiziaria della Essepi Engineering, per il diniego di ammissione di un credito pari a euro 112.266,10 (mentre altra parte del credito, euro 81.203,20, era stata ammessa perché risultante dalle scritture contabili). Il Tribunale aveva ritenuto che i crediti non ammessi fossero nati nell'ambito dei rapporti relativi all'ATI costituita tra Erregi ed Essepi e quindi collegati funzionalmente all'attività corruttiva contestata in un procedimento penale (tangenti per il lotto 8 della SS Sassari-Olbia), e aveva escluso la buona fede del creditore anche alla luce della condotta attribuita all'amministratore Zallocco. In Cassazione la Erregi lamentava violazione dell'art. 52 d.lgs. 159/2011 e vizi di motivazione (uso generico del termine "collegamento", atti penali acquisiti per "stralcio", valutazione di intercettazioni e altri atti senza considerare documenti difensivi e decisioni tributarie).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che, secondo l'art. 52, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159/2011, è necessario verificare il nesso funzionale (finalistico) tra la genesi del credito e l'attività illecita che giustifica la misura ablativa; tale verifica può riguardare anche crediti derivanti da prestazioni lecite se funzionalmente collegati all'attività delittuosa. La Corte ha ritenuto che il provvedimento del Tribunale di Nuoro abbia adeguatamente ricostruito il collegamento, richiamando il decreto di confisca, l'ordinanza di custodia cautelare e un'informativa della Guardia di Finanza, e che le censure della difesa fossero, in larga parte, mere contestazioni della valutazione di merito delle prove o isolate letture parziali degli atti. Ha quindi confermato sia la strumentalità del credito non ammesso sia la mancanza di prova della buona fede della Erregi e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 52, comma 1, lett. b)
La norma ostativa all'ammissione del credito riguarda la strumentalità del credito all'attività illecita: va accertato un nesso funzionale/finalistico tra la genesi del credito e l'attività delittuosa o il suo prodotto/reamployment. Il controllo riguarda la finalità e le relazioni sottostanti al credito, non la mera natura lecita della prestazione.
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 59
Previsione procedurale relativa all'opposizione avverso il decreto che dichiara l'esecutività dello stato passivo dell'amministrazione giudiziaria; il Tribunale esercita un ampio controllo di merito sui requisiti di legge per l'ammissione dei crediti.
disp. att. cod. proc. pen., art. 173, comma 1
Limite alla esposizione del contenuto dei motivi in ricorso; qui citato come riferimento procedurale per la sintesi dei motivi in cassazione.
Massime di principio
- Per negare l'ammissione di un credito nell'ambito di misure ablative occorre dimostrare un nesso funzionale/finalistico tra la genesi del credito e l'attività illecita: non conta solo che la prestazione fosse formalmente lecita.
- La verifica della strumentalità va svolta con riferimento al contesto e alle relazioni sottostanti al rapporto (genesi, scopo e modalità delle prestazioni), non soltanto alla tipologia della prestazione.
- La buona fede del creditore è un requisito che il creditore deve dimostrare; l'omessa prova di buona fede può giustificare il diniego di ammissione.
- I giudici civili che decidono sull'ammissione dei crediti possono fondarsi, in modo motivato, su risultanze e provvedimenti del procedimento penale (decreti di confisca, ordinanze cautelari, informative di polizia economico-finanziaria), purché il riferimento sia adeguatamente spiegato nel complesso motivazionale.
- La contestazione dell'uso di intercettazioni o di atti penali richiede censure specifiche e fondate: la mera asserzione di illegittimità o l'estrapolazione di passaggi isolati non è sufficiente a invalidare una motivazione complessiva che richiama più fonti convergenti.
- L'ammissione di una parte del credito non impedisce, di per sé, il diniego di altra parte se il giudice valuta che i singoli elementi dimostrino diversamente la strumentalità o la buona fede.
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