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Sentenza

Sentenza n. 1269/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Giustizia amministrativa202200731

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto dirigenziale regionale di revoca del finanziamento relativo al lotto funzionale LC2 degli impianti sciistici di Lorica

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (regione finanziatrice)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune ha impugnato la parte del decreto regionale che disponeva la revoca del finanziamento, contestando la ritenuta inadempienza connessa al mancato rispetto dei termini per la conclusione dell’intervento. Ha dedotto: nullità parziale per mancanza degli elementi essenziali; annullabilità per incompetenza; mancato esperimento del tentativo di conciliazione amministrativa previsto dalla convenzione; violazione degli artt. 1 e 3 della legge n. 241/1990, dell’art. 97 Cost. e dei principi di trasparenza, correttezza e buon andamento; difetto e omessa motivazione ed erroneità dei presupposti; violazione dei principi di proporzionalità e di bilanciamento degli interessi; contraddittorietà, illogicità e irrazionalità del provvedimento; violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990, dell’art. 24 Cost. e del principio del contraddittorio ex art. 111 Cost. Nel corso del giudizio, il Comune ha dichiarato di avere restituito gli impianti sciistici alla Regione e, per essa, ad ARSAC, rappresentando che la realizzazione dell’impianto di innevamento sarebbe stata curata dalla Regione o dal nuovo gestore; ha quindi riconosciuto il sopravvenuto venir meno dell’interesse alla decisione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare i motivi di legittimità dedotti contro la revoca del finanziamento. Il giudice ha rilevato che, nel processo amministrativo, l’interesse al ricorso è nella disponibilità della parte ricorrente sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione. La dichiarazione della parte di non avere più interesse alla decisione impone al giudice di prendere atto della sopravvenuta carenza di una condizione dell’azione, non potendo il giudice procedere d’ufficio né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra tutte le parti, in ragione della peculiarità della vicenda e dell’accordo intervenuto tra le parti presenti in udienza.

Norme richiamate

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato quale disposizione relativa alla trattazione dell’udienza di smaltimento; non costituisce la base decisoria principale dell’improcedibilità.

  • art. 1 l. 241/1990

    Invocato dal ricorrente in relazione ai principi generali dell’azione amministrativa, ma non esaminato nel merito per la sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 3 l. 241/1990

    Invocato dal ricorrente con riguardo all’obbligo di motivazione, ma non esaminato nel merito.

  • art. 7 l. 241/1990

    Invocato dal ricorrente per la mancata partecipazione procedimentale, ma non esaminato nel merito.

  • art. 97 Cost.

    Invocato in relazione a buon andamento, correttezza, proporzionalità e bilanciamento degli interessi, senza esame di merito.

  • art. 24 Cost.

    Invocato con riferimento al diritto di difesa, senza esame di merito.

  • art. 111 Cost.

    Invocato con riferimento al principio del contraddittorio, senza esame di merito.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, l’interesse al ricorso è nella disponibilità della parte ricorrente sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione.
  • La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione, quando il venir meno dell’interesse sia sopravvenuto, comporta la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, senza che il giudice possa procedere d’ufficio all’esame del merito o sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire.
  • La sopravvenuta carenza di interesse non esclude l’obbligo del giudice di provvedere sulla regolazione delle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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