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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 20240/2020 del 25/09/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Trieste che aveva dichiarato illegittima la cessione, avvenuta il 1.1.2009, dei contratti di lavoro da INSIEL spa a INSIEL Mercato per mancanza di un ramo d'azienda preesistente e autonomo ai sensi dell'art. 2112 c.c. INSIEL deduceva: consenso tacito o rinuncia tacita dei lavoratori (per aver lavorato senza proteste per anni), risoluzione per mutuo consenso, applicabilità del termine decadenziale dell'art. 32 co.4 L.183/2010 e, in generale, correttezza della ricostruzione del ramo trasferito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato estinto il giudizio nei confronti di Vardabasso Roberto per verbale di conciliazione sindacale, ha rigettato il ricorso della INSIEL spa per il resto e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio (liquidate in euro 6.000,00 per compensi oltre spese forfettarie del 15%, esborsi euro 200,00 e accessori di legge). Motivi decisivi: a) il termine decadenziale previsto dall'art. 32 co.4 L.183/2010 non si applica alle cessioni avvenute prima dell'entrata in vigore della legge, poiché la norma individua la "data del trasferimento" come dies a quo e limita quindi l'ambito applicativo temporale; b) non può desumersi consenso tacito, rinuncia o mutuo consenso solo dal tempo trascorso e dalla prosecuzione della prestazione al nuovo datore senza ulteriori prove; c) per applicare l'art. 2112 c.c. è necessario che esista un ramo d'azienda preesistente, autonomo e dotato di identità economica/organizzativa, requisito che non è emerso nel caso di specie; d) la mancata impugnazione di accordi collettivi o di accordi ex art.47 L.428/1990 non preclude autonomamente l'azione giudiziaria per illegittimità del trasferimento.

Norme richiamate

  • art. 2112 cod. civ.

    Il trasferimento dei rapporti di lavoro ai sensi dell'art.2112 richiede l'esistenza di una entità economica preesistente e dotata di identità e autonomia funzionale; nel caso di specie tale requisito non risultava provato.

  • art. 32 co. 4 legge 183/2010

    Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche: ... c) alla cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile con termine decorrente dalla data di trasferimento; d) ...

    La Corte interpreta la locuzione "termine decorrente dalla data del trasferimento" come indicativa del dies a quo e come limitazione temporale: la decadenza opera per trasferimenti avvenuti dopo l'entrata in vigore della norma e non retroagisce sui trasferimenti anteriori.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla carenza di interesse ad agire; la Corte ha ritenuto che il mero decorso del tempo non prova di per sé la rinuncia al diritto e non esclude l'interesse ad agire.

  • artt. 1406, 1175, 1375, 1372 cod. civ.

    Richiamati dalla ricorrente sulla nozione di consenso tacito, obbligo di correttezza e buona fede nelle trattative e nel comportamento delle parti; la Corte ha ritenuto che non potevano essere provati tacitamente dalla sola prosecuzione del lavoro.

  • art. 252 disp. att. cod. civ.

    Richiamato come principio generale di diritto intertemporale: la Corte spiega che tale principio non può estendere l'effetto retroattivo di una norma che, invece, contempla espressamente la decorrenza del termine con riferimento alla data del trasferimento.

  • art. 6 legge 15 luglio 1966 n. 604

    Riferimento normativo rispetto alle impugnazioni stragiudiziali originarie (licenziamenti); l'art. 32 L.183/2010 estende e disciplina termini impugnatori anche per altre ipotesi con finalità di stabilizzazione e sollecitazione.

  • art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002

    Norma richiamata in ordine alle spese di giustizia e agli oneri procedurali; la Corte dispone in conformità nel dispositivo se ricorrono i presupposti.

Massime di principio

  • Il termine decadenziale introdotto da una legge sopravvenuta deve essere interpretato letteralmente: se la norma indica la 'data del trasferimento' come dies a quo, la decadenza opera solo per trasferimenti successivi all'entrata in vigore della norma e non retroagisce.
  • La semplice prosecuzione dell'attività lavorativa presso il nuovo datore non costituisce di per sé prova di consenso tacito, rinuncia o risoluzione per mutuo consenso: occorre prova specifica del consenso o della volontà di scioglimento del rapporto.
  • Per far valere la disciplina dell'art. 2112 c.c. è necessario dimostrare l'esistenza di un ramo d'azienda preesistente, con identità economica e autonomia funzionale (gruppo stabile di lavoratori, mezzi organizzati, competenze e beni strumentali idonei): l'accertamento è di merito.
  • La mancata impugnazione di accordi collettivi o di accordi ex art.47 L.428/1990 non esclude automaticamente la possibilità di impugnare giudizialmente la legittimità del trasferimento se mancano i presupposti di legge.
  • La conciliazione sindacale o transazioni possono estinguere la controversia per le parti che le sottoscrivono e incidere sul prosieguo dei rapporti processuali.

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