Cassazione Civile, Sentenza n. 20478/2020 del 28/09/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'INPS impugnava la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva riconosciuto a Domenico Badolato il diritto alla perequazione automatica (art. 1, comma 19, L. n. 247/2007) su una pensione di reversibilità. La questione centrale era se, ai fini dell'applicazione del blocco della perequazione oltre la soglia pari a otto volte il trattamento minimo, la pensione di reversibilità soggetta al divieto di cumulo (art. 1, comma 41, L. n. 335/1995) dovesse essere valutata nel suo importo lordo o nell'importo effettivamente percepito dopo le riduzioni anticumulo. L'INPS sosteneva che si dovesse considerare l'importo lordo (includendo la parte virtuale non corrisposta), per escludere dalla perequazione soggetti che, per effetto dell'anticumulo, avrebbero comunque una posizione economica che giustifica il sacrificio temporaneo della rivalutazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, confermando la decisione della Corte d'appello di Milano. La Corte ha affermato che, per le pensioni di reversibilità soggette ai divieti di cumulo, il confronto con la soglia di otto volte il trattamento minimo deve avvenire sul trattamento effettivamente percepito (netto), non sull'importo lordo comprensivo della quota virtuale non erogata. Ha motivato la decisione con argomenti letterali (richiamo all'espressione "importo complessivo del trattamenti corrisposti" richiamata dall'art. 34, L. n. 488/1998) e con ragioni di coerenza costituzionale riguardanti adeguatezza e proporzionalità delle prestazioni pensionistiche. Il ricorso è stato quindi respinto e l'INPS condannato alle spese di giudizio e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L. n. 247/2007, art. 1, comma 19
Disciplina la perequazione automatica delle pensioni; la Corte ha indicato che per applicare il blocco occorre confrontare la soglia con l'importo effettivamente corrisposto al pensionato
L. n. 335/1995, art. 1, comma 41
Prevede i divieti di cumulo che possono determinare riduzioni delle pensioni di reversibilità; tali riduzioni vanno considerate nel calcolo dell'importo effettivamente percepito ai fini della perequazione
L. n. 488/1998, art. 34
importo complessivo del trattamenti corrisposti
Richiamata dalla Corte quale indicazione letterale che la rivalutazione e i meccanismi collegati devono riferirsi agli importi effettivamente corrisposti al pensionato
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Norme procedurali sul contributo unificato; la Corte ha riconosciuto l'obbligo dell'ulteriore versamento da parte del ricorrente in caso di rigetto
Cass. n. 6872/2019 (giurisprudenza)
Precedente della Cassazione che ha già chiarito che per le pensioni di reversibilità la soglia va valutata sull'importo netto effettivamente percepito
Cass. n. 9008/2019 (giurisprudenza)
Conferma l'orientamento secondo cui non va considerata la quota virtuale non erogata per effetto dell'anticumulo quando si verifica il superamento della soglia per la perequazione
Massime di principio
- Per le pensioni di reversibilità soggette a divieti di cumulo, il confronto con la soglia di otto volte il trattamento minimo ai fini del blocco della perequazione deve essere effettuato sull'importo netto effettivamente percepito, non sul lordo teorico.
- La valutazione deve privilegiare l'effettiva capacità economica del beneficiario; non si devono computare per la soglia somme "virtuali" non corrisposte a causa di meccanismi anticumulo.
- In caso di contenzioso amministrativo o giudiziario, l'ente previdenziale è tenuto a ricalcolare la prestazione tenendo conto dell'espunzione delle quote incumulabili e della conseguente incidenza sulla perequazione.
- Gli atti amministrativi che negano la perequazione sulla base dell'importo lordo possono essere censurati e impugnati; è utile documentare l'effettivo importo percepito dal pensionato.
- Le amministrazioni devono motivare coerentemente le loro determinazioni con riferimento ai principi di adeguatezza e proporzionalità delle prestazioni pensionistiche, evitando valutazioni che producano disparità ingiustificate tra titolari di più trattamenti e titolari di un unico trattamento dello stesso ammontare complessivo.
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