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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 20241/2020 del 25/09/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso deduceva che la Corte d'appello di Napoli aveva erroneamente riconosciuto al lavoratore il diritto all'inquadramento nel IV livello del CCNL (anziché nel V livello attribuitogli) sulla sola base del contratto di servizio/appalto tra ALES e la Soprintendenza archeologica di Pompei. ALES contestava la mancata verifica concreta delle mansioni effettivamente svolte e sosteneva che la clausola contrattuale che indicava caposquadra e addetti fino al IV livello fosse finalizzata solo a definire lo standard qualitativo del servizio e non esprimesse la volontà inequivoca delle parti di attribuire al lavoratore un vantaggio diretto e un diritto soggettivo ai sensi dell'art. 1411 c.c.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondati i due motivi principali: (i) la pattuizione tra appaltatore e committente che fissa livelli di organico e formazione definisce lo standard qualitativo del servizio ma non prova, di per sé, l'intenzione delle parti di creare una prestazione diretta a favore del singolo lavoratore; (ii) mancava la dimostrazione dell'"intentio" di attribuire al terzo un diritto autonomo ai sensi dell'art. 1411 c.c. Di conseguenza la sentenza della Corte d'appello di Napoli è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Roma per l'accertamento in fatto delle mansioni effettivamente svolte dal lavoratore e per la regolazione delle spese. Il principio di diritto enunciato precisa che, in presenza di un contratto di appalto pubblico che indica livelli di inquadramento del personale, non si configura automaticamente un contratto a favore del terzo; è necessario verificare l'inequivoca volontà delle parti di attribuire al terzo un diritto soggettivo direttamente aggredibile.

Norme richiamate

  • art. 1411 c.c.

    La Corte interpreta l'art. 1411 c.c. nel senso che per configurare un contratto a favore di terzo è necessaria un'intenzionalità inequivoca delle parti di attribuire un vantaggio diretto al terzo; un vantaggio puramente indiretto o casuale non sufficiente a generare un diritto soggettivo azionabile dal terzo.

  • artt. 2071, 2095, 2103 c.c. e 96 disp. att. c.p.c.

    Richiamati dalla ricorrente come norme civilistiche e processuali pertinenti all'accertamento delle mansioni e dei diritti retributivi, la Corte rileva che la verifica concreta delle mansioni è necessaria e che la decisione non può fondarsi esclusivamente sul contenuto del contratto di appalto.

  • legge 300/1970, art. 36 (c.d. Statuto dei Lavoratori)

    La Corte richiama la nozione di "clausola sociale" (normata e giurisprudenzialmente qualificata come clausola a favore di terzo) utilizzata nell'ordinamento del lavoro per indicare obblighi dell'appaltatore a garantire condizioni minime ai lavoratori; tuttavia sottolinea che la clausola deve avere contenuto chiaro e mirato a favore dei lavoratori per generare diritti diretti.

  • CCNL del commercio (richiamo ai livelli IV e V)

    Il CCNL fornisce la terminologia e i criteri di inquadramento (IV livello mansioni con specifiche competenze tecniche; V livello lavori qualificati con normali conoscenze). La Corte evidenzia che l'attribuzione di un livello deve derivare da accertamento delle mansioni effettivamente svolte, non automaticamente dal capitolato d'appalto.

Massime di principio

  • La pattuizione tra committente e appaltatore che indica organici, livelli contrattuali o requisiti formativi serve a definire gli standard qualitativi del servizio ma non costituisce automaticamente un "contratto a favore del terzo"; per questo occorre verificare l'inequivoca volontà delle parti di attribuire un vantaggio diretto al lavoratore.
  • Per ottenere un inquadramento superiore sull'unica base di una clausola del contratto d'appalto è necessario dimostrare che la clausola fosse intesa a creare un diritto soggettivo diretto a favore del lavoratore (elemento intenzionale), non un mero riferimento organizzativo o qualitativo.
  • In controversie di inquadramento professionale il giudice deve procedere a un accertamento concreto e puntuale delle mansioni effettivamente svolte dal lavoratore; le clausole del capitolato sono rilevanti ma non esauriscono la prova.
  • La clausola sociale o impegni simili possono generare diritti diretti dei lavoratori quando il loro contenuto è chiaro, specifico e volto a garantire condizioni normative o retributive; in mancanza di tale chiarezza il rimedio è il sindacato di merito sulle mansioni.
  • In fase contrattuale è buona prassi, per chi intende attribuire diritti ai lavoratori, usare espressioni esplicite che manifestino l'intenzione delle parti di favorire i singoli dipendenti (es. "a favore dei lavoratori", riconoscimento espressò di livelli/inquadramenti come obbligo verso i lavoratori), in modo da evitare dubbi interpretativi successivi.

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