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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 19846/2020 del 22/09/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Bruschi impugna la sentenza d'appello che aveva ritenuto legittima la seconda sanzione disciplinare (per mancata ripresa del lavoro dopo la revoca della sospensione cautelare) e had rideterminato in Euro 345,49 la somma dovuta dalla società; chiede cassazione per: (i) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art.112 c.p.c.), sostenendo che la Corte di merito ha deciso su un presupposto fattuale non dedotto dalle parti riguardo alla modalità di revoca della sospensione (scritta vs. orale); (ii) omesso esame di fatto decisivo circa l'esistenza di un incontro in cui si sarebbe concordato il rientro in servizio; (iii) violazione del dovere di buona fede (art.1375 c.c.) perché la revoca avrebbe dovuto essere comunicata con le stesse modalità formali della sospensione. La società resistente propone ricorso incidentale eccependo che la prima sanzione è illegittima perché la richiesta di audizione orale del lavoratore, per impegnare il datore, doveva essere formulata contestualmente alle giustificazioni scritte e che la Corte d'appello non ha valutato il possibile carattere dilatorio della richiesta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato sia il ricorso principale (di Bruschi) sia il ricorso incidentale (della società), confermando la decisione della Corte d'appello: la prima sanzione era illegittima per mancata audizione orale (conforme all'orientamento di legittimità che tutela la richiesta inequivoca di essere sentito), mentre la seconda sanzione è stata ritenuta legittima in ragione della consapevolezza del lavoratore circa l'obbligo di rientro e del perdurare dell'assenza; la Corte d'appello aveva inoltre rideterminato in Euro 345,49 l'importo dovuto dalla società. La Corte di Cassazione ha motivato il rigetto: il primo motivo del ricorrente è inammissibile per carenza di esposizione sommaria dei fatti richiesta dall'art.366 c.p.c.; il secondo motivo è infondato perché il giudice di merito ha correttamente ritenuto che dalla documentazione e dalla condotta del lavoratore emergesse la consapevolezza dell'obbligo di rientro; il terzo motivo è inammissibile per novità fattuale non adeguatamente dedotta in appello. Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha richiamato l'orientamento consolidato secondo cui la richiesta espressa e tempestiva di audizione orale, anche se formulata dopo le giustificazioni scritte ma entro il termine dei cinque giorni, obbliga il datore di lavoro a darvi corso e rende illegittima la sanzione comminata senza l'audizione. Le spese sono compensate.

Norme richiamate

  • art. 7 legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori)

    "averlo sentito a sua difesa"; "prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa"

    La Corte conferma che la richiesta espressa ed inequivoca di audizione orale del lavoratore, effettuata entro il termine di cinque giorni, impedisce l'applicazione della sanzione senza averlo sentito; tale richiesta può anche essere formulata dopo le giustificazioni scritte ma entro il termine e obbliga il datore di lavoro a darvi corso

  • art. 360, comma 1, cod. proc. civ. (motivi per cassazione)

    Usato come parametro per inquadrare le censure (n.3, n.4, n.5): la Corte valuta l'ammissibilità e la fondatezza dei motivi di cassazione nei limiti previsti dall'articolo

  • art. 112 cod. proc. civ.

    "principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato"

    Richiamato dal ricorrente per lamentare che la Corte d'appello avrebbe deciso su presupposti non dedotti; la Corte di Cassazione ha ritenuto la censura inammissibile per carenza di esposizione dei fatti nel ricorso

  • art. 1375 cod. civ.

    Invocato dal ricorrente per il principio di buona fede: la Corte ha ritenuto la questione, che impone accertamenti di fatto, non adeguatamente sollevata in sede di merito e pertanto inammissibile in cassazione

  • art. 366 e art. 369 cod. proc. civ.

    Richiamati come oneri di allegazione e produzione: la Corte sottolinea che il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente e che vanno indicate le risultanze probatorie e gli atti ove la questione è stata dedotta in sede di merito

  • art. 92, comma 2, cod. proc. civ.

    Applicato per compensare le spese di lite in caso di soccombenza reciproca

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002 (contributo unificato)

    "comma 1 bis"; "comma 1 quater"

    Richiamato per disporre l'obbligo di versamento del contributo unificato in relazione ai ricorsi trattati

Massime di principio

  • Se il lavoratore chiede espressamente di essere sentito oralmente entro il termine di cinque giorni previsto dall'art.7 L.300/1970, il datore di lavoro è obbligato ad esaudire tale richiesta prima di adottare sanzioni più gravi del rimprovero verbale; la richiesta è efficace anche se formulata dopo giustificazioni scritte ma entro il termine
  • Il datore di lavoro può adottare la sanzione prima del decorso dei cinque giorni solo se il lavoratore non ha richiesto l'audizione o ha manifestato in modo inequivoco la rinuncia all'audizione, oppure ha esercitato pienamente il diritto di difesa per iscritto
  • La revoca della sospensione cautelare può essere desunta anche da elementi contestuali e dalla condotta delle parti; non è sempre necessaria una specifica formale se dal complesso degli atti emerge che la sospensione è venuta meno e il lavoratore ne è stato o poteva essere ragionevolmente informato
  • In Cassazione le censure che pongono questioni di fatto o nuove questioni non trattate in appello possono essere dichiarate inammissibili: il ricorso deve essere autosufficiente e deve indicare gli atti in cui la questione è già stata sollevata
  • La persistenza dell'assenza del lavoratore dopo che questi ha avuto conoscenza che il datore ritiene ingiustificata la sua assenza può integrare l'elemento soggettivo della violazione (consapevolezza) e giustificare la sanzione

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