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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 19845/2020 del 22/09/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Licenziamento per giusta causa contestato a Rosanna Moro per avere abbandonato un notevole quantitativo di corrispondenza nella sua zona di consegna. La lavoratrice ha impugnato il licenziamento denunciando, tra l'altro, la tardività della contestazione disciplinare (art. 7 legge n. 300/1970) e la mancata prova della volontarietà/dolo nella condotta a lei attribuita; inoltre ha dedotto che la posta rinvenuta fosse in un luogo al di fuori del suo giro di consegne.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso di Moro. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte territoriale che, pur constatando la tardività della contestazione disciplinare (che rendeva illegittimo il recesso), aveva comunque accertato la materialità e la gravità della condotta della lavoratrice tramite elementi indiziari (presunzioni) dotati dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. Perciò la Corte d'appello aveva applicato la tutela indennitaria prevista dal comma 5 dell'art. 18 dello Statuto (in luogo della reintegra) avendo ritenuto venuto meno il vincolo di fiducia; la Cassazione ha confermato che tale soluzione è legittima. Il motivo relativo all'omesso esame del fatto (post trovato fuori dall'area di competenza) è stato ritenuto inammissibile perché la circostanza non aveva carattere decisivo rispetto alla valutazione complessiva degli indizi. Il ricorso è quindi rigettato e la ricorrente condannata alle spese.

Norme richiamate

  • legge 30 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei lavoratori), art. 7

    Stabilisce garanzie procedurali nella disciplina; qui richiamato per la tardività della contestazione disciplinare: la tardività rende illegittimo il licenziamento ma non impedisce automaticamente che, accertata la gravità del fatto, si applichi la tutela indennitaria prevista dall'art. 18.

  • Statuto dei lavoratori, art. 18 (come modificato dalla legge n. 92/2012), commi 4 e 5

    Comma 4: reintegra nei casi previsti; Comma 5: possibilità di tutela indennitaria in determinate ipotesi. Nel caso la Corte territoriale ha ritenuto che, pur essendo illegittimo il recesso per la tardività della contestazione, la gravita' del fatto provato giustificasse l'applicazione della tutela indennitaria piuttosto che la reintegra.

  • codice civile, art. 2119

    Definizione di giusta causa di licenziamento. La Corte ha ritenuto che il comportamento accertato potesse integrare una fattispecie idonea a giustificare la risoluzione del rapporto per perdita del vincolo fiduciario, valutando la gravita' della condotta.

  • legge n. 604 del 1966, art. 1

    Norma sul giustificato motivo e sulle procedure di licenziamento richiamata nella censura della ricorrente in ordine ai criteri integrativi della giusta causa; la Corte ha valutato che l'accertamento della gravita' del fatto è congruamente motivato.

  • Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) Poste, art. 54 e art. 80

    La ricorrente invocava l'art. 54 (uso illecito di beni aziendali) sostenendo che la condotta non vi rientrasse. La Corte ha ricordato che l'art. 80 del CCNL autorizza la risoluzione del rapporto in caso di giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c.; quindi la valutazione disciplinare può essere fondata anche su quella norma contrattuale più generale e sull'accertata perdita di fiducia.

  • codice civile, artt. 2727 e 2729 (prove per presunzioni)

    Consentono al giudice di utilizzare presunzioni per provare un fatto ignoto sulla base di fatti noti; le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti. La Corte ha ritenuto corretta l'applicazione delle regole probatorie per presunzioni nel ritenere la responsabilità della lavoratrice.

  • codice di procedura civile, art. 360 (motivi di cassazione), primo comma nn. 3 e 5

    N.3: denuncia violazione di legge e falsa applicazione; N.5: omesso esame di un fatto decisivo. La Corte ha ritenuto infondato il motivo di violazione di legge e inammissibile quello per omesso esame di fatto in quanto la circostanza dedotta non risultava decisiva.

  • codice civile, art. 1362 e ss.

    Riferimenti richiamati dalla ricorrente in tema di interpretazione delle norme collettive: la Corte ha ritenuto comunque corretta l'operazione ermeneutica del giudice di merito nel quadro dell'accertamento disciplinare complessivo.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13

    comma 1 quater e comma 1 bis

    Norme processuali sul contributo unificato: la sentenza dà atto dell'eventuale ulteriore versamento dovuto dalla ricorrente.

Massime di principio

  • La tardività della contestazione disciplinare (violazione art. 7 L.300/1970) può rendere illegittimo il licenziamento, ma non obbliga automaticamente alla reintegra: se il fatto è comunque provato e la condotta è tale da compromettere il vincolo fiduciario, il giudice di merito può applicare la tutela indennitaria prevista dall'art. 18, comma 5.
  • Le prove basate su presunzioni sono ammesse: il giudice può ritenere accertata la responsabilità del lavoratore quando gli indizi sono gravi, precisi e concordanti, senza che sia necessaria una certezza assoluta; è sufficiente un nesso di probabilità tra fatti noti e fatto da provare.
  • La qualificazione della condotta come 'dolosa' o 'uso illecito' ai fini disciplinari richiede che il datore di lavoro e il giudice valutino il complesso degli elementi probatori; l'assenza di prova diretta dell'intenzionalità non esclude la sanzione se la valutazione indiziaria nel suo complesso la rende verosimile.
  • In sede di cassazione l'eccezione di omesso esame di un fatto rilevante è ammessa solo se il ricorrente dimostra puntualmente che il fatto è stato dibattuto, risulta da specifici atti o documenti e possiede carattere decisivo, ossia sarebbe stato idoneo a determinare un esito diverso della controversia.
  • Le disposizioni del CCNL (es. art. 80 per le Poste) possono integrare e non escludere l'applicazione delle norme di legge sul licenziamento (art. 2119 c.c. e art. 18 Statuto); la valutazione della sussistenza della giusta causa resta affidata all'apprezzamento del giudice sul contesto e sulle modalità del fatto.

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