Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 10390/2026 del 20/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (utente)

La controversia

Una società utilizzatrice di energia elettrica aveva convenuto il proprio fornitore chiedendo la ripetizione delle somme pagate, negli anni 2010 e 2011, a titolo di addizionale provinciale sulle accise prevista dall'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988. La domanda era stata accolta in primo grado e poi rigettata in appello, che aveva ritenuto non operante la disapplicazione della norma interna per contrasto con il diritto dell'Unione e aveva escluso la ripetibilità dell'indebito nei rapporti tra privati. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione dell'art. 2033 c.c. per avere la Corte d'appello qualificato il fornitore come soggetto di diritto privato e quindi negato la disapplicazione della norma interna; (2) violazione dell'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988 per avere affermato che la disapplicazione di una norma incompatibile con una direttiva UE opererebbe solo nei rapporti tra pubblico e privato; (3) violazione dell'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988 e della direttiva 2008/118/CE per avere escluso l'efficacia orizzontale della direttiva; (4) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per le spese di lite.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo, il secondo e il terzo motivo, ritenendo che la successiva declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lett. c), e 2, del d.l. n. 511 del 1988, come sostituito nel 2007, abbia reso fin dall'origine indebita la pretesa dei fornitori di energia elettrica di addebitare l'addizionale agli utenti. La conseguenza è che l'utente finale, avendo pagato la somma a titolo di rivalsa, è legittimato ad agire ex art. 2033 c.c. direttamente contro il fornitore, ferma la possibilità per quest'ultimo di rivalersi verso lo Stato. Il quarto motivo sulle spese è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, che dovrà decidere nuovamente sul merito e regolare le spese anche del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2033 c.c.

    è la base dell'azione di ripetizione dell'indebito proposta dall'utente contro il fornitore che ha riscosso somme non dovute

  • art. 6 d.l. 28 novembre 1988, n. 511

    la disciplina dell'addizionale provinciale alle accise, poi dichiarata illegittima costituzionalmente, è stata ritenuta causa originaria caducata della pretesa di pagamento

  • l. 27 gennaio 1989, n. 20

    legge di conversione del d.l. n. 511 del 1988 richiamata quale fonte della disciplina impugnata

  • art. 5 d.lgs. 2 febbraio 2007, n. 26

    norma che aveva sostituito la previsione poi dichiarata incostituzionale

  • d.lgs. 2 febbraio 2007, n. 26

    atto normativo che aveva riscritto la disciplina dell'addizionale

  • Corte cost. sent. n. 43 del 2025

    la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma interna ha determinato la caducazione ex tunc della causa giustificatrice nei rapporti tra solvens e accipiens

  • Direttiva 2008/118/CE

    richiamata come parametro di incompatibilità della norma interna, ma la decisione finale fonda l'accoglimento soprattutto sulla successiva incostituzionalità

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma processuale evocata come parametro di deduzione dei motivi di ricorso per violazione di legge

  • art. 91 c.p.c.

    norma sulle spese di lite censurata nel quarto motivo

  • art. 92 c.p.c.

    norma sulle spese di lite censurata nel quarto motivo

  • art. 336, comma 1, c.p.c.

    la cassazione della sentenza travolge anche la statuizione sulle spese, che va rideterminata in sede di rinvio

  • art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.

    consente il richiamo integrale della motivazione di precedenti conformi

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    indicato per la trattazione camerale del ricorso

Massime di principio

  • Quando la norma che giustificava un addebito o una pretesa economica è successivamente dichiarata incostituzionale, la caducazione opera, nei rapporti non esauriti, con effetto sostanziale ex tunc, rendendo indebite le somme riscosse sulla base di quella norma.
  • L'utente che abbia pagato al fornitore somme non dovute a titolo di rivalsa può agire in ripetizione dell'indebito direttamente contro il soggetto che ha incassato il pagamento, senza che sia decisivo il rapporto interno tra fornitore e amministrazione finanziaria.
  • In tema di ripetizione dell'indebito, la successiva illegittimità costituzionale della base normativa incide sulla causa giustificatrice del pagamento e legittima la restituzione nei limiti dei rapporti non esauriti.
  • La cassazione della decisione sul merito comporta l'assorbimento del motivo relativo alle spese e impone una nuova regolamentazione integrale delle spese nel giudizio di rinvio.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoImpugnazioni
RamiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.