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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20076/2024 del 21/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per rissa e lesioni (fatti del 22/09/2019) deducendo quattro motivi: 1) nullità per inosservanza di norme processuali (art. 601, comma 3 c.p.p.) con riferimento alla notificazione del decreto di citazione in appello e alla trattazione orale ritenuta tardiva; 2) mancato riconoscimento della legittima difesa (art. 52 c.p.) con presunta travisamento delle testimonianze e lacune nelle immagini video; 3) vizio di motivazione sulla contestata aggravante (indicata nel ricorso come art. 538 comma 2, nella motivazione della Corte richiamata come art. 588 comma secondo) per inattendibilità dei testi e carenza probatoria; 4) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e della riduzione per provocazione (art. 62 n.2 c.p.), dato lo stato d'ira e l'incensuratezza del ricorrente.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che la difesa, presentando memoria in appello senza eccepire la mancata trattazione orale o il mancato rispetto del termine, abbia sanato i vizi di regime intermedio, rendendo tardiva la questione in cassazione. I restanti motivi sono stati considerati riconducibili a una rivalutazione dei fatti e dell'attendibilità delle prove, operazione non consentita in sede di legittimità. La Corte ha confermato la ricostruzione dei giudici di merito sulla dinamica: rissa in due fasi (iniziale zuffa all'interno del bar e successiva rissa all'esterno), prova fornita da testi e riprese video; esclusa la legittima difesa per la prosecuzione della condotta aggressiva del Culò (uso di bottiglia, lancio di un cavalletto in legno). È stata ritenuta provata la circostanza aggravante per le lesioni e legittimamente negata l'attenuante della provocazione, normalmente inapplicabile alla rissa. Conseguentemente il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 601 c.p.p.

    Norma sui termini per comparire; la Corte ha ritenuto che l'eccezione relativa alla violazione di tale norma fosse stata implicitamente sanata dalla successiva memoria depositata in appello, con conseguente tardività dell'eccezione in Cassazione

  • art. 161, comma 4 c.p.p.

    Norma sulla notificazione al difensore in caso di irreperibilità dell'imputato; richiamata nel contesto della notifica del decreto di citazione per l'appello

  • art. 606, lett. c) c.p.p.

    Motivo di ricorso per inosservanza di norme processuali; la Corte ha escluso la rilevanza in cassazione per tardività dell'eccezione

  • art. 52 c.p.

    Norma sulla legittima difesa; la Corte ha ritenuto che, alla luce delle prove, non sussistessero i presupposti per riconoscerla (prosecuzione della condotta aggressiva, azioni offensive non proporzionate)

  • art. 606, lett. b) ed e) c.p.p.

    Motivi di vizio di motivazione e violazione di legge; la Corte ha considerato tali censure come tentativo di riconsiderare la valutazione di merito delle prove, cosa non ammissibile in sede di legittimità

  • art. 588, comma secondo c.p.

    Norma relativa alle circostanze aggravanti per lesioni (citata nella motivazione della Corte); la Corte ha ritenuto provata l'aggravante sulla base di immagini e deposizioni che attestavano lesioni riportate da alcuni partecipanti

  • art. 62 n.2 c.p.

    Riferimento all'attenuante della provocazione; la Corte ha ricordato che la provocazione è normalmente inapplicabile alla rissa, in quanto reciproca e si elide, salvo casi di gravissima offesa esclusiva da parte di una sola parte, cosa non emersa

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che dispone le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle Ammende

Massime di principio

  • Le eccezioni processuali devono essere sollevate tempestivamente nel primo grado utile: se non vengono contestate in appello entro i termini o con gli atti previsti, possono essere prive di rilevanza in Cassazione per tardività.
  • La Corte di Cassazione non è sede per la rivalutazione della prova e dell'attendibilità dei testimoni: censure consistenti in una ricostruzione alternativa dei fatti sono generalmente inammissibili.
  • Per ottenere il riconoscimento della legittima difesa è necessario dimostrare sia l'esistenza dell'aggressione ingiusta sia la proporzionalità della reazione; condotte successive che mostrino prosecuzione dell'aggressività o utilizzo di armi/strumenti offensivi in contesti pubblici indeboliscono la tesi della difesa legittima.
  • Nella fattispecie della rissa la provocazione fra i corissanti tende ad annullarsi reciprocamente; l'attenuante per provocazione è pertanto difficilmente applicabile salvo prova di una gravissima offesa imputabile esclusivamente all'altra parte.
  • La presenza di riprese video, se coerente con le testimonianze, rafforza la valutazione di merito e rende più difficile la riforma della sentenza in sede di legittimità.
  • L'inammissibilità del ricorso può comportare, oltre al rigetto, la condanna alle spese processuali e il pagamento di somme a titolo di ammenda processuale (Cassa delle Ammende).

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