Cassazione Civile, Ordinanza n. 24805/2021 del 15/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce dall'impugnazione, da parte del contribuente, di avvisi di accertamento e irrogazione sanzioni relativi a IRES, IVA e IRAP per gli anni 2008, 2009 e 2010, emessi a seguito di verifica della Guardia di finanza e di un procedimento penale per una complessa frode fiscale. Gli atti erano stati notificati al contribuente in quanto ritenuto amministratore di fatto di una società in liquidazione, inserita in un sistema di società strumentali e transazioni fittizie. La CTR aveva respinto l'appello dell'Ufficio ritenendo, in sostanza, che le sanzioni tributarie dovessero gravare solo sulla persona giuridica e non sulla persona fisica amministratore di fatto. L'Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione deducendo violazione dell'art. 11 del d.lgs. 472/1997 e dell'art. 7 del d.l. 269/2003 conv. in l. 326/2003, sostenendo che, quando la società è artificiosamente costituita o utilizzata come schermo per finalità illecite, la regola della riferibilità esclusiva delle sanzioni alla persona giuridica non opera e la sanzione deve colpire la persona fisica autrice e beneficiaria dell'illecito. Il controricorrente, oltre a eccepire questioni relative ad altro giudizio e a contestare la base normativa degli accertamenti, sostiene l'infondatezza del ricorso affermando che non sarebbe stata dimostrata la fittizietà della società né la coincidenza tra contribuente e trasgressore.
La decisione
La Corte accoglie il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Lombardia in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. La Corte ritiene fondato il motivo perché la giurisprudenza consente di imputare le sanzioni tributarie alla persona fisica che abbia agito come amministratore di fatto e abbia materialmente beneficiato delle violazioni, quando la società sia una mera fictio o uno schermo creato per finalità illecite. Sono dichiarate inammissibili le doglianze formulate dal contribuente in memoria, perché attinenti ad altra causa e comunque non deducibili in questa sede.
Norme richiamate
richiamato come norma violata nel ricorso; la Corte, in coordinamento con la giurisprudenza sull'art. 7 d.l. 269/2003, afferma che non esclude la responsabilità della persona fisica quando la società sia una mera fictio utilizzata per finalità illecite.
art. 7 d.l. 269/2003 conv. in l. 326/2003
la regola della responsabilità esclusiva della persona giuridica per le sanzioni tributarie opera solo se vi sia effettiva distinzione tra ente e autore dell'illecito; non si applica quando la società sia artificiosamente costituita o utilizzata come schermo per frodi fiscali.
usato come parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione di legge.
richiamato dal controricorrente per sostenere un'asserita difformità tra atto impositivo e motivo di ricorso, ma la Corte non accoglie l'eccezione.
Massime di principio
- La regola per cui, nelle violazioni tributarie riferibili a una persona giuridica, le sanzioni sono irrogate nei confronti dell'ente non opera quando la società sia stata artificiosamente costituita o utilizzata come mero schermo per commettere frodi fiscali.
- In presenza di una società fittizia o di un'organizzazione illecita dominata da una persona fisica, la sanzione amministrativa tributaria può essere irrogata alla persona fisica che abbia agito come amministratore di fatto e abbia materialmente beneficiato delle violazioni.
- L'art. 7 del d.l. 269/2003 è norma eccezionale destinata ai casi in cui vi sia effettiva distinzione tra contribuente e trasgressore; se tale distinzione viene meno, si riespande la regola generale della responsabilità della persona fisica autrice dell'illecito.
- Le eccezioni o le doglianze che introducano questioni tratte da altro giudizio o che contestino in questa sede il contenuto originario degli atti impositivi sono inammissibili.
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