Cassazione Penale, Sentenza n. 787/2023 del 12/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza di condanna per la contravvenzione prevista dall'art. 76, comma 4, D.Lgs. n. 159/2011 (omesso versamento della cauzione). L'appello aveva eccepito che la condanna si fondava su un'attestazione di cancelleria che indicava l'assenza di ricevute di pagamento e che non era stato compiuto alcun accertamento per verificare l'effettivo versamento della cauzione; si deduceva genericità dei motivi per carenza di specificazione di fatti e ragioni giuridiche nell'atto di gravame. In cassazione il ricorrente contestava la declaratoria di inammissibilità per genericità e faceva riferimento al vizio di motivazione della Corte territoriale (anche con cenno a un'errata indicazione di nominativo nella motivazione).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che l'atto di appello non avesse indicato elementi di fatto e ragioni giuridiche specifiche idonee a rendere intellegibile la critica alla decisione impugnata: di fronte all'attestazione di cancelleria sull'assenza di documentazione del versamento, il mezzo idoneo a confutare tale constatazione sarebbe stato l'allegazione delle prove del pagamento (es. bollettini), non una generica censura. La svista sulla indicazione di un nominativo diverso è stata considerata irrilevante. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 581 cod. proc. pen., lett. d)
Imposte la specificità dei motivi di impugnazione; gli appelli che non espongono elementi di fatto e ragioni giuridiche idonee a rendere intelligibile la censura sono inammissibili per genericità.
art. 76, comma 4, D.Lgs. n. 159/2011
art. 76, comma 4, D.Lgs. n. 159/2011
Norma che disciplina la violazione contestata (omesso versamento della cauzione); nella fattispecie la prova del mancato versamento è stata caratterizzata da un'attestazione di cancelleria che, se non contestata con elementi probatori contrari, è idonea a fondare la condanna.
Legge n. 689/1991
Richiamata rispetto alla richiesta di sostituzione della pena con sanzione sostitutiva; la Corte ha ritenuto generiche anche le censure connesse a tale richiesta per mancanza di specificità.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Sentenza n. 186/2000 della Corte costituzionale
Richiamata in relazione all'assenza di esenzione dalla condanna alle spese e alle somme dovute in caso di inammissibilità del ricorso; conferma che la determinazione della responsabilità nelle spese può essere effettuata anche in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Gli atti di impugnazione devono contenere motivi specifici e l'indicazione di fatti o prove concrete a sostegno della censura; le deduzioni generiche rischiano l'inammissibilità ai sensi dell'art. 581 c.p.p.
- Quando la decisione di merito si fonda su una attestazione di cancelleria che registra l'assenza di documentazione (es. ricevute di pagamento), il mezzo più efficace per confutarla è l'allegazione della prova contraria (ad es. bollettini o ricevute); la sola doglianza sull'insufficienza dell'attestazione non è sufficiente.
- Gli errori meramente formali o di trascrizione del nominativo nelle motivazioni della Corte territoriale sono, di regola, irrilevanti se l'identità dell'imputato risulta comunque individuata e non compromettono il diritto di difesa.
- In caso di inammissibilità dell'impugnazione per genericità, il ricorrente può essere condannato alle spese e a somme a titolo di ammenda; dunque è opportuno valutare in fase di appello la concretezza e documentazione delle censure proposte.
- Se si contesta un fatto negativo (es. mancato pagamento), l'onere probatorio grava su chi afferma il fatto positivo; pertanto il difensore che sostiene l'avvenuto pagamento deve, ove possibile, produrre la prova materiale o indicare elementi specifici che giustifichino ulteriori accertamenti.
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