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Ordinanza

Ordinanza n. 3279/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento del provvedimento emesso in data 10.11.2025 dal Ministero della Difesa, Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, III Reparto, notificato al ricorrente in data 11.11.2025, unitamente alla Comunicazione del Corpo Militare ACISMOM, prot. -OMISSIS-del 11.11.2025, con il quale veniva decretata la perdita del grado con contestuale cancellazione dai ruoli del Corpo Militare ACISMOM al Sottotenente – Commissario -OMISSIS- con effetto dalla data del detto decreto, ai sensi dell’art. 35 commi 3, lett. b) e g), 4, 5, e 6 della Convenzione del 14.02.2014; - nonché di ogni altro atto antecedente e/o successivo e/o presupposto e/o connesso e/o consequenziale, comunque lesivo degli interessi dell’odierno ricorrente, ancorché non conosciuto dal medesimo, ivi compresa la proposta di cancellazione del Presidente dell’Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta, richiamata nel predetto decreto di perdita di grado e di cancellazione dai ruoli del Corpo Militare; - nonché per il riconoscimento del diritto del ricorrente e la condanna delle amministrazioni intimate alla reintegrazione dello stesso nel Corpo Militare Ausiliario Esercito Italiano - Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta.

Giustizia amministrativa202601314

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto del Ministero della Difesa del 10 novembre 2025, recante la perdita del grado e la cancellazione dai ruoli del Corpo Militare ACISMOM, unitamente agli atti presupposti e connessi

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale con cui gli sono stati inflitti la perdita del grado e la contestuale cancellazione dai ruoli del Corpo Militare ACISMOM, chiedendone l'annullamento e domandando altresì la reintegrazione nel Corpo Militare Ausiliario dell'Esercito Italiano-ACISMOM. Il TAR Lazio ha rilevato d'ufficio la questione della competenza territoriale, osservando che, al momento della proposizione del ricorso e della notificazione dell'atto impugnato, il ricorrente risiedeva a Vasto, in provincia di Chieti. Non essendo stati impugnati atti generali o regolamentari, la controversia è stata ricondotta all'ordinario riparto fondato sull'art. 13, comma 1, c.p.a., secondo la combinazione del criterio della sede dell'autorità emanante e del criterio dell'efficacia territoriale degli effetti diretti dell'atto. Il ricorrente ha contestato un provvedimento individuale i cui effetti, per la sua soggettivizzazione, si esauriscono presso il suo stabile centro di interessi, sito nel Comune di Vasto.

La decisione

Il TAR Lazio ha dichiarato la propria incompetenza territoriale e ha indicato quale giudice competente il TAR Abruzzo, territorialmente riferibile al luogo di residenza del ricorrente, dove il provvedimento individuale esaurisce i propri effetti diretti. Il Collegio ha applicato il criterio dell'efficacia territoriale previsto dall'art. 13, comma 1, c.p.a., ritenendolo prevalente sul criterio della sede dell'autorità emanante quando gli effetti dell'atto siano esclusivamente limitati alla circoscrizione di un diverso TAR. La competenza territoriale è stata qualificata come inderogabile. È stata disposta la riassunzione del giudizio davanti al TAR Abruzzo nei termini e con le modalità perentorie dell'art. 15 c.p.a. Le spese del giudizio davanti al TAR Lazio sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1, c.p.a.

    “Sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni è inderogabilmente competente il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale esse hanno sede”; “Il tribunale amministrativo regionale è comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all’ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede”

    Il criterio della sede dell'autorità emanante e quello dell'efficacia territoriale operano in rapporto di complementarietà. Il criterio della sede cede a quello dell'efficacia quando gli effetti diretti dell'atto siano esclusivamente limitati alla circoscrizione di un diverso TAR.

  • art. 15 c.p.a.

    A seguito della dichiarazione di incompetenza territoriale, il giudizio deve essere riassunto davanti al giudice indicato nei modi e nei termini perentori previsti dalla disposizione.

  • art. 5 c.p.c.

    La competenza si determina con riguardo alla situazione di fatto esistente al momento della proposizione della domanda.

  • art. 125 Cost.

    Il criterio dell'efficacia territoriale è coerente con il decentramento della competenza e con una logica di prossimità al ricorrente.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative a provvedimenti amministrativi individuali, il criterio della sede dell'autorità emanante e quello dell'efficacia territoriale previsto dall'art. 13, comma 1, c.p.a. operano secondo una logica di complementarietà: il criterio della sede cede quando gli effetti diretti dell'atto sono esclusivamente limitati all'ambito territoriale di un diverso TAR.
  • Gli effetti diretti di un provvedimento individuale devono essere valutati anche mediante la sua soggettivizzazione: quando l'atto incide esclusivamente sulla posizione di una persona determinata, la dimensione territoriale degli effetti può essere individuata nel luogo in cui si trova il suo stabile centro di interessi.
  • La competenza territoriale dei TAR è inderogabile e deve essere individuata sulla base di regole predeterminate, senza che la scelta delle parti possa radicare la competenza di un giudice diverso da quello stabilito dalla legge.
  • In assenza di impugnazione di atti generali o regolamentari, la controversia contro un provvedimento individuale non è attratta automaticamente dalla competenza del TAR avente sede nel luogo dell'autorità amministrativa centrale emanante, se gli effetti diretti dell'atto si esauriscono nella circoscrizione di un diverso TAR.
  • La dichiarazione di incompetenza territoriale comporta l'indicazione del TAR competente e l'onere di riassumere il giudizio davanti a quest'ultimo nei modi e nei termini perentori previsti dall'art. 15 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieCompetenza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardività

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