Sentenza del 22/09/2023 n. 5198 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento IMU 2016 relativo all'immobile ritenuto dall'amministrazione non abitazione principale a causa della diversa situazione anagrafica del nucleo familiare (coniuge risultante residente in altro Comune). Il ricorrente sosteneva che l'immobile fosse la sua abitazione principale e che l'atto fosse carente di motivazione. Il Comune eccepiva infondatezza della domanda basandosi sulla residenza anagrafica del nucleo familiare.
La decisione
La Commissione, richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2022 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della parte normativa che richiedeva la residenza anagrafica dell'intero "nucleo familiare" per il riconoscimento dell'abitazione principale, ha preso atto del deposito da parte del Comune di un provvedimento di annullamento in autotutela dell'avviso impugnato. Conseguentemente il giudizio è stato dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere e le spese e competenze sono compensate tra le parti.
Norme richiamate
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13, comma 2 (convertito in L. 22 dicembre 2011, n. 214)
definizione contestata: "Per abitazione principale si intende l'immobile ... nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente"
La disposizione, così formulata, richiedeva ex lege la residenza anagrafica dell'intero nucleo familiare per l'esenzione IMU, impedendo al contribuente di fornire prova contraria; tale requisito è stato ritenuto dalla Corte Costituzionale incostituzionale nella parte in cui introduceva il riferimento al "nucleo familiare".
Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, comma 741, lett. b)
definizione similare dell'abitazione principale richiedente la residenza del possessore e dei componenti del suo nucleo familiare
Anche le modifiche legislative successive che riproponevano il requisito del nucleo familiare sono state dichiarate illegittime in quanto riproducevano la stessa formulazione discriminante.
Sentenza Corte Costituzionale n. 209 del 13 ottobre 2022
dichiara l'illegittimità costituzionale ... nella parte in cui stabilisce "... il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente" anziché solo il possessore
Principale riferimento giurisprudenziale: la Corte ha ritenuto illegittima la normativa che penalizzava chi è coniugato o unito civilmente, stabilendo che ai fini dell'esenzione non può essere richiesto ex lege che anche i familiari risultino anagraficamente nella stessa unità immobiliare.
interventi normativa IMU dal 2022 per evitare doppie esenzioni tra coniugi residenti in immobili diversi
La legge interverrà con efficacia dal 2022 per disciplinare e limitare la possibilità di ottenere esenzioni multiple, risolvendo parte dei dubbi applicativi ma non incidendo retroattivamente sul giudizio relativo agli anni precedenti alla sua entrata in vigore.
D.Lgs. 23/2011, art. 2, comma 10, lett. c), punto 2
accesso ai dati relativi alla somministrazione di energia elettrica, servizi idrici e gas
Consente ai Comuni strumenti di controllo per verificare l'effettiva dimora abituale e contrastare dichiarazioni fittizie; la Corte costituzionale riconosce questi strumenti come idonei per controlli antielusivi.
D.Lgs. n. 504/1992, art. 8 (richiamato in dottrina e giurisprudenza in tema ICI/IMU)
riferimenti alla detrazione/agevolazioni per abitazione principale (inquadramento storico giurisprudenziale)
Giurisprudenza pregressa considerava l'abitazione principale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica; le modifiche legislative del 2011 avevano irrigidito tale presunzione, ma la Corte Costituzionale ha rimodulato l'ambito di applicazione.
Massime di principio
- Per i periodi anteriori all'entrata in vigore della riforma del 2022 (es. 2016) la Corte Costituzionale ha ritenuto illegittimo il requisito secondo cui l'esenzione IMU per l'abitazione principale richieda la residenza anagrafica dell'intero nucleo familiare: rileva la residenza e la dimora abituale del possessore dell'immobile, non la condizione anagrafica di tutti i componenti del nucleo.
- Se il rigetto dell'agevolazione IMU si basa esclusivamente sulla diversa residenza anagrafica del coniuge/di componenti del nucleo, il contribuente può ottenere le agevolazioni per gli anni interessati; è possibile richiedere l'annullamento in autotutela o proporre ricorso, avendo buone prospettive alla luce della sentenza costituzionale.
- Per gli accertamenti emessi per anni successivi all'entrata in vigore del collegato fiscale (normativa applicabile dal 2022) occorre verificare la nuova disciplina: la legislazione ha voluto evitare doppie esenzioni tra coniugi residenti in immobili diversi, quindi l'esito può essere diverso in base all'anno fiscale.
- I Comuni hanno strumenti di controllo (anagrafe, consumi utenze) per accertare la dimora abituale; il contribuente che invoca l'agevolazione dovrebbe documentare la propria dimora/residenza e, se necessario, le inefficienze amministrative che abbiano impedito la trascrizione anagrafica.
- Quando l'amministrazione procede all'annullamento in autotutela dell'atto impugnato, il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere e solitamente le parti possono vedersi compensate le spese; in simili controversie è utile attivare sia rimedi amministrativi che giudiziali a seconda dei tempi e delle prove disponibili.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 22 set 2023Sentenza del 22/09/2023 n. 596 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
- Sentenza · 22 set 2023Sentenza del 22/09/2023 n. 929 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto
- Sentenza · 21 set 2023Sentenza del 21/09/2023 n. 738 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche
- Sentenza · 21 set 2023Sentenza del 21/09/2023 n. 2369 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
- Sentenza · 21 set 2023Sentenza del 21/09/2023 n. 2372 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
- Sentenza · 20 set 2023Sentenza del 20/09/2023 n. 7689 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →