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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34856/2023 del 13/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (concessionario servizi)

La controversia

La società contribuente ha impugnato un avviso di accertamento con cui la società concessionaria del servizio ambientale aveva determinato in euro 2.789,78 la TIA dovuta per l'anno d'imposta 2006. Dopo il rigetto del ricorso in primo grado e dell'appello in secondo grado, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione con nove motivi. Successivamente, tuttavia, ha depositato dichiarazioni di rinuncia al ricorso e agli atti del giudizio, rappresentando di aver definito bonariamente la lite e di non avere più interesse alla decisione, chiedendo la dichiarazione di estinzione del giudizio e la compensazione delle spese. La controparte ha accettato la rinuncia.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e della relativa accettazione, verificando la sussistenza dei presupposti dell'art. 390 c.p.c. nella versione ratione temporis applicabile. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio. Ha inoltre compensato le spese tra le parti costituite, anche per la concorde richiesta delle stesse, escludendo l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, ritenuto non estensibile analogicamente all'ipotesi di rinuncia con estinzione ex art. 390 c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte e sottoscritta dai legali rappresentanti e difensori con reciproca notifica, determina l'estinzione del giudizio se ricorrono i presupposti previsti dalla norma nella versione applicabile ratione temporis.

  • art. 391 c.p.c.

    È richiamato come base per il provvedimento conclusivo di estinzione del giudizio a seguito di rinuncia.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte esclude la sua applicazione alla rinuncia al giudizio e alla conseguente estinzione ex art. 390 c.p.c., ritenendo la disposizione di stretta interpretazione in quanto misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente proposta e accettata dalla controparte, comporta l'estinzione del giudizio quando siano rispettati i requisiti formali e sostanziali previsti dall'art. 390 c.p.c.
  • La disposizione sul contributo unificato aggiuntivo per l'impugnazione respinta o dichiarata inammissibile non si applica in via analogica alla definizione del processo per rinuncia con estinzione, trattandosi di norma eccezionale e di stretta interpretazione.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia condivisa dalle parti, è legittima la compensazione delle spese se richiesta concordemente dalle parti o comunque sorretta dalle circostanze del caso.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

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