Cassazione Penale, Sentenza n. 33756/2025 del 14/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Trieste (8/04/2025) che aveva rigettato l'appello avverso l'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Udine (15/05/2024) che aveva prorogato la misura di sicurezza della casa di lavoro per un anno (scadenza 24/06/2025). Due doglianze: (1) vizio di motivazione e violazione di legge per non avere valutato adeguatamente elementi di novità (dichiarazioni dei collaboratori Luigi Cimmino e Bruno Carbone) che indicherebbero la cessazione dell'operatività del clan di provenienza del ricorrente; (2) violazione di legge e vizio di motivazione per avere applicato la misura di sicurezza a un soggetto sottoposto al regime 41-bis, senza considerare che tale applicazione non risponderebbe alle finalità rieducative prescritte dall'art. 27, comma 3, Cost.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse: la proroga della misura di sicurezza era scaduta il 24/06/2025 e, al momento dell'udienza di questa Corte (02/10/2025), la misura non era più in vigore, venendo meno l'attualità e l'utilità dell'impugnazione. La Corte ha richiamato la nozione utilitaristica di interesse ad impugnare (anche nella prassi della Sez. U, Marinaj) e ha deciso l'inammissibilità senza entrare nel merito delle censure sulle risultanze probatorie o sulla compatibilità con il 41-bis.
Norme richiamate
art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
La nozione di interesse ad impugnare va intesa in senso utilitaristico: finalità negativa (rimuovere un svantaggio processuale) e finalità positiva (conseguire una decisione più vantaggiosa), con esigenza di concretezza e attualità sia al momento della proposizione del gravame sia al momento della sua decisione.
art. 41-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario)
Citato dalla difesa come situazione fattuale rilevante (soggetto sottoposto a regime detentivo speciale). La Corte non ha valutato nel merito la presunta incompatibilità della misura di sicurezza con il regime 41-bis, poiché ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 27, terzo comma, Cost.
Riferimento costituzionale alle finalità rieducative della pena; la censura del ricorrente sosteneva che l'applicazione della misura di sicurezza non perseguiva tali finalità nel caso di soggetto già sottoposto a 41-bis. Anche questa questione non è stata esaminata nel merito dalla Corte.
Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012 (Marinaj, Rv. 251693-01)
Nel sistema processuale penale, la nozione di interesse ad impugnare non può essere basata sul concetto di soccombenza ... ma va piuttosto individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa ... e in quella positiva ... e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo.
La Corte riafferma il principio secondo cui l'interesse ad impugnare richiede utilità concreta e attualità; tale principio è stato applicato per dichiarare l'inammissibilità quando la misura impugnata era già scaduta al momento della decisione.
Massime di principio
- L'interesse ad impugnare in materia penale va valutato in termini utilitaristici: deve essere concreto e attuale sia al momento della proposizione del ricorso sia al momento della decisione. Se la situazione che si contesta cessa prima della decisione (es. scadenza della misura), il ricorso può essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse.
- Quando si impugna una proroga di misura di sicurezza, è essenziale che l'impugnazione venga proposta tempestivamente e che la questione resti attuale fino alla decisione: la scadenza naturale della misura può rendere priva di utilità l'impugnazione.
- Le censure fondate su elementi nuovi (es. dichiarazioni di collaboratori) devono essere esposte con chiarezza e collegamento causale alla posizione personale del ricorrente, dimostrando come tali elementi incidano concretamente sulla sussistenza della pericolosità sociale.
- Eccezioni di illegittimità connesse alla compatibilità tra misure di sicurezza e particolari regimi detentivi (es. 41-bis) richiedono una motivazione puntuale e prove specifiche circa la violazione del principio di finalità rieducativa; tuttavia, tali questioni non saranno esaminate se manca l'interesse a impugnare.
- Per evitare la perdita di interesse all'impugnazione, valutare rimedi processuali complementari (richieste di misura cautelare, istanze urgenti o ricorsi in tempi tali da mantenere l'attualità della controversia fino alla decisione).
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