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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40404/2023 del 04/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato l'appello cautelare del P.M. contro l'ordinanza del G.I.P. che aveva negato l'applicazione di misure cautelari a carico di Puglisi. Il ricorso deduceva, in particolare: (i) errata interpretazione dell'art. 644 c.p. con riferimento alla consumazione del reato di usura (il Tribunale avrebbe ritenuto che il reato si realizzi solo se le effettive dazioni superano il tasso soglia); (ii) errata affermazione che il delitto di usura richieda atti di vessazione o minaccia; (iii) vizio di motivazione sulla mancanza del pericolo di reiterazione nonostante la prosecuzione dell'attività commerciale e la recidiva specifica; (iv) vizio di motivazione con riferimento all'assenza di condotte vessatorie per l'esercizio abusivo dell'attività finanziaria.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati i primi due motivi: ha affermato che il reato di usura ha natura a "schema duplice" e si perfeziona o con la sola accettazione della promessa di interessi usurari (anche se non segue la piena corresponsione) oppure, se segue la dazione, con l'integrale adempimento dell'obbligazione usuraria. Ne consegue che il carattere usurario va valutato al momento della promessa/convendio degli interessi. Inoltre la Corte ha chiarito che l'esistenza di atti di vessazione o minaccia non è elemento costitutivo dell'usura (gli atti vessatori possono eventualmente essere indizio di estorsione, ma non sono necessari per integrare il reato di usura). I restanti motivi sono stati assorbiti dalla declaratoria di annullamento; la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio al Tribunale di Catania per nuovo esame, limitatamente al profilo della consumazione del delitto di usura.

Norme richiamate

  • art. 644 cod. pen.

    Il reato di usura ha natura a schema duplice: si consuma con la sola accettazione della promessa di interessi usurari non adempiuta oppure, se segue la dazione, con l'integrale adempimento dell'obbligazione usuraria. Il carattere usurario va valutato al momento in cui gli interessi sono promessi o convenuti.

  • D.L. 29 dicembre 2000 n. 294, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2001, n. 24

    Ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento

    La Corte applica questo principio per affermare che la verifica della usurarietà si compie al momento della pattuizione/ promessa e non dipende dall'effettivo pagamento o dalla quantificazione successiva dei versamenti.

  • art. 1815 c.c. (secondo comma)

    Richiamato insieme all'art. 644 c.p. per indicare il criterio temporale della rilevazione del tasso usurario (al momento della promessa/ convenzione degli interessi).

  • D.Lgs. 385/1993 (art. 132 citato nel provvedimento precedente)

    Nel provvedimento di merito era stata rilevata gravità indiziaria anche in relazione a questioni riconducibili a questa norma, ma la Cassazione non ha approfondito questo profilo, concentrandosi sull'interpretazione dell'art. 644 c.p.

Massime di principio

  • Il reato di usura può perfezionarsi con la sola promessa di interessi usurari: non è necessario che il pagamento effettivo superi il tasso soglia perché il reato si sia già realizzato.
  • La verifica della usurarietà degli interessi va compiuta al momento in cui gli interessi sono "promessi o convenuti", indipendentemente dal successivo pagamento o dalla sua entità.
  • L'assenza di atti di vessazione o di minaccia non esclude automaticamente la configurabilità del reato di usura: la vessazione può essere rilevante per altri reati (es. estorsione) ma non è elemento costitutivo dell'usura.
  • In fase cautelare la valutazione della gravità indiziaria deve includere un'accurata ricostruzione delle pattuizioni economiche (ammontare anticipato, tempi e modalità di restituzione) per stabilire se gli interessi convenuti siano usurari.
  • Problemi relativi al pericolo di reiterazione o ad altri profili cautelari restano subordinati all'accertamento preliminare della sussistenza degli elementi del reato (es. consumazione dell'usura); se tale accertamento cambia, anche l'opzione sulle misure cautelari può cambiare.
  • La giurisprudenza consolidata può essere evocata per confutare interpretazioni formali che richiedano condizioni non previste dalla norma sostanziale (es. necessità di vessazione per l'usura).

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