Sentenza del 24/09/2015 n. 18912 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR Lombardia con due motivi. Con il primo ha denunciato la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 3, comma 10, e del D.M. 31 luglio 1998, art. 9, comma 11, sostenendo che il semplice invio telematico o la ricevuta iniziale del sistema non dimostrano l'effettiva presentazione della dichiarazione quando il file sia successivamente scartato per errori bloccanti, come l'errore sulla data di trasmissione. Con il secondo motivo ha denunciato l'omessa motivazione su un fatto decisivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo e dichiarato assorbito il secondo. Ha stabilito che la dichiarazione telematica si considera validamente presentata solo quando l'Amministrazione finanziaria ne abbia completato l'effettiva e definitiva acquisizione, attestata dalla relativa comunicazione o ricevuta. In caso di scarto del file, tutte le dichiarazioni in esso contenute sono respinte e l'utente deve correggere l'errore e ripetere la trasmissione. Di conseguenza, la CTR ha errato nel ritenere tempestiva e corretta la presentazione della dichiarazione, nonostante il suo successivo scarto. La sentenza impugnata è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario della contribuente contro la cartella di pagamento. Le spese dell'intero processo sono state compensate.
Norme richiamate
D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 3, commi 2 e 10
La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa direttamente all'amministrazione finanziaria mediante procedure telematiche; la prova della presentazione è data dalla comunicazione dell'amministrazione finanziaria attestante l'avvenuto ricevimento.
La trasmissione telematica si perfeziona non con il mero invio materiale, ma con la ricezione attestata dall'Amministrazione finanziaria. La ricevuta costituisce prova sia dell'avvenuta presentazione sia della sua tempestività.
D.M. 31 luglio 1998, art. 9, commi 10 e 11
Tutte le dichiarazioni contenute nel file scartato vengono respinte; tale circostanza viene comunicata tramite il servizio telematico e l'utente è tenuto a ripetere la trasmissione dopo avere rimosso la causa dello scarto.
Quando il file è scartato per un errore bloccante, le dichiarazioni in esso contenute non si considerano presentate. Il contribuente o l'intermediario deve correggere l'errore e procedere a un nuovo invio.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis
La cartella è stata emessa a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione, per omesso o carente versamento dell'IVA, oltre interessi e sanzioni.
La Corte di cassazione, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha potuto decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Il primo motivo riguardava la violazione o falsa applicazione di legge; il secondo l'omessa motivazione su un fatto decisivo, rimasto assorbito dall'accoglimento del primo.
Massime di principio
- Per le dichiarazioni fiscali telematiche, il semplice invio del file o una ricevuta tecnica iniziale non è sufficiente: occorre verificare la ricevuta definitiva di acquisizione da parte dell'Amministrazione finanziaria.
- Lo scarto telematico per un errore bloccante equivale al mancato perfezionamento della presentazione della dichiarazione, anche se il sistema aveva inizialmente ricevuto il file.
- In caso di scarto, l'utente o l'intermediario deve controllare tempestivamente le comunicazioni del sistema, correggere l'errore e ripetere l'invio entro i termini utili o secondo le procedure previste.
- L'onere di provare la tempestiva e valida presentazione della dichiarazione grava sul contribuente; è quindi essenziale conservare ricevute, comunicazioni di acquisizione e documentazione relativa a eventuali reinvii.
- La responsabilità dell'intermediario non elimina automaticamente gli effetti fiscali dello scarto: nei rapporti con l'Amministrazione conta l'effettiva acquisizione della dichiarazione nel sistema telematico.
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