Cassazione Penale, Ordinanza n. 12787/2025 del 02/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva solo parzialmente riformato una condanna per furto in abitazione aggravato, riconoscendo una circostanza attenuante e rideterminando la pena. Il ricorso era articolato in un solo motivo, diretto a censurare la graduazione del trattamento sanzionatorio, ritenuta eccessiva o non correttamente calibrata. La Corte di cassazione ha tuttavia rilevato che l'impugnazione era innanzitutto inammissibile perché non corredata da procura speciale, necessaria poiché l'imputato era stato dichiarato assente in primo grado e il giudizio di appello si era svolto in forma cartolare. Ha inoltre osservato che la doglianza sulla pena investiva una valutazione discrezionale del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione non illogica e non arbitraria; nel caso concreto, la motivazione sulla dosimetria era stata ritenuta adeguata, anche in ragione del precedente penale dell'imputato e del diniego delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto mancante la procura speciale richiesta per l'impugnazione proposta nell'interesse di un imputato dichiarato assente nel giudizio di primo grado e ha comunque giudicato infondata la censura sulla pena, perché la graduazione sanzionatoria rientra nella discrezionalità del giudice di merito e nel caso concreto era sorretta da motivazione congrua. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Indicato come norma incriminatrice del delitto oggetto della condanna confermata e parzialmente riformata in appello.
Richiamato come circostanza aggravante contestata e oggetto della decisione di merito.
Circostanza attenuante riconosciuta dalla Corte di appello e valorizzata nella rideterminazione della pena.
Richiamati come criteri legali di commisurazione della pena, entro la discrezionalità del giudice di merito.
art. 581, comma 1-quater, c.p.p.
La mancanza della procura speciale richiesta da questa disposizione rende inammissibile il ricorso per cassazione proposto nell'interesse dell'imputato dichiarato assente.
art. 23-bis d.l. n. 137/2020 conv. in l. n. 176/2020
Indicato quale base normativa del giudizio di secondo grado celebrato in forma cartolare.
art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 150/2022
Richiamato per l'introduzione dell'onere formale della procura speciale ad impugnare nei casi considerati.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione proposto nell'interesse di un imputato dichiarato assente in primo grado, quando ricorra la disciplina richiamata dalla Corte, è necessario il deposito di uno specifico mandato ad impugnare conferito successivamente alla sentenza; in difetto, il ricorso è inammissibile.
- La censura che investe esclusivamente la quantificazione della pena è, di regola, non deducibile in cassazione quando mira a ottenere una nuova valutazione del merito della dosimetria sanzionatoria.
- La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la decisione è sorretta da motivazione congrua, non manifestamente illogica o arbitraria e conforme ai criteri degli artt. 132 e 133 c.p.
- La presenza di precedenti penali rilevanti e la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche possono costituire fondamento sufficiente per ritenere non arbitraria la determinazione del trattamento sanzionatorio.
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