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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12772/2025 del 02/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna già pronunciata nei gradi di merito per il reato di atti persecutori. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di parte civile, liquidate in euro 2.000 oltre accessori.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per atti persecutori. Il ricorso deduceva vizi di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, alla credibilità della persona offesa, all'attendibilità dei familiari della persona offesa, alla sussistenza dell'evento del reato e alla qualificazione giuridica del fatto. La Corte di cassazione ha ritenuto le censure generiche e in larga parte riferite a punti della decisione di primo grado non devoluti con l'appello; ha inoltre osservato che la motivazione della sentenza impugnata era sufficiente sulla credibilità della persona offesa, supportata dalle dichiarazioni dei congiunti, e sull'evento del reato, con richiamo al compendio dichiarativo. Quanto alla qualificazione giuridica, ha rilevato che il vizio di motivazione non è deducibile per questioni di diritto e che comunque il motivo d'appello era generico.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Il vizio di motivazione non può essere denunciato in cassazione con riferimento a questioni di diritto; le doglianze devono inoltre confrontarsi con i punti effettivamente devoluti in appello.

  • art. 612-bis c.p.

    È il reato per cui la condanna è stata confermata, individuato come atti persecutori.

Massime di principio

  • In sede di legittimità sono inammissibili le censure di motivazione che risultino generiche, assertive o dirette contro punti della decisione di primo grado non specificamente devoluti con l'appello.
  • La credibilità della persona offesa può essere corroborata dalle dichiarazioni di soggetti terzi che ne asseverino l'attendibilità soggettiva, senza che tali conferme debbano costituire autonome prove di ogni segmento del racconto.
  • Il giudice d'appello non ha l'obbligo di motivare su profili non oggetto di uno specifico motivo di gravame; su tali aspetti l'assenza di autonoma confutazione non integra di per sé vizio di motivazione.
  • In cassazione non è deducibile come vizio motivazionale una censura che attenga in realtà alla qualificazione giuridica del fatto, poiché le questioni di diritto non rientrano nel perimetro dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieAtti persecutoriImpugnazioni
RamiDelitti contro la personaProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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