Cassazione Penale, Ordinanza n. 12773/2025 del 02/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta impropria da operazioni dolose. Con un unico motivo articolato in più profili ha dedotto: 1) violazione di legge e vizi di motivazione sull'attendibilità dell'amministratore di diritto della società fallita, indicato come principale fonte accusatoria, e sulla presenza di riscontri esterni al suo narrato; 2) erronea attribuzione all'imputato della qualifica di amministratore di fatto della società; 3) violazione dell'art. 192 c.p.p. per preteso malgoverno delle regole di valutazione della prova; 4) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondate le censure sull'attendibilità del dichiarante e sulla qualità di amministratore di fatto, osservando che la Corte territoriale aveva dato conto in modo logico dei riscontri estrinseci alle dichiarazioni rese e dell'effettivo e continuativo svolgimento di funzioni gestorie da parte dell'imputato. Ha inoltre ritenuto non deducibile, come violazione di legge, il preteso cattivo governo dell'art. 192 c.p.p., poiché tale norma non è assistita da sanzione processuale di nullità o inutilizzabilità ai sensi dell'art. 606 c.p.p. Infine ha reputato generiche e di merito le doglianze sulle attenuanti generiche. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La violazione delle regole di valutazione della prova non è deducibile come violazione di legge se non nei casi in cui la loro inosservanza sia espressamente prevista a pena di nullità o inutilizzabilità.
La rubrica dell'errore in iudicando in iure riguarda l'errata applicazione della legge sostanziale, non il vizio relativo alle norme processuali di valutazione della prova.
La deduzione di violazioni processuali è circoscritta ai casi in cui la legge preveda nullità o inutilizzabilità; non può essere elusa mediante una diversa qualificazione formale del motivo.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Le censure di legittimità sulla credibilità di un testimone o dichiarante e sulla ricostruzione del ruolo di fatto dell'imputato sono inammissibili quando si risolvono in una richiesta di rivalutazione del merito e non si confrontano specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Per configurare la qualifica di amministratore di fatto è sufficiente che il giudice di merito accerti, con motivazione logica e coerente alle risultanze probatorie, l'effettivo e continuativo esercizio di funzioni gestorie nel periodo rilevante.
- La violazione dell'art. 192 c.p.p. non integra di per sé un vizio deducibile come violazione di legge ai sensi dell'art. 606 c.p.p., salvo che la norma processuale violata sia assistita da espressa sanzione di nullità o inutilizzabilità.
- Non è consentito aggirare i limiti del ricorso per cassazione qualificando formalmente come errore di diritto una doglianza che, nella sostanza, investe la valutazione delle prove o il merito della decisione.
- La doglianza sul diniego delle attenuanti generiche è inammissibile quando si traduce in mere contestazioni fattuali, prive di uno specifico confronto con le ragioni espresse dal giudice di merito.
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