Cassazione Penale, Ordinanza n. 12783/2025 del 02/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondata la censura sulla recidiva. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, tramite difensore, contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua condanna per un fatto di furto in abitazione in concorso. Con un solo motivo ha dedotto violazione dell'art. 99 c.p. e vizio di motivazione, sostenendo che non vi fossero i presupposti per applicare la recidiva reiterata ex art. 99, comma 4, c.p. Il ricorso è stato ritenuto generico e manifestamente infondato perché non si confrontava in modo critico con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva valorizzato le numerose condanne pregresse dell'imputato, considerate indice di maggiore colpevolezza e di accresciuta pericolosità, coerentemente con il diritto vivente richiamato dalla Corte.
Norme richiamate
richiamato come disposizione di concorso di persone nel reato relativa al fatto oggetto di condanna
norma incriminatrice del delitto per cui era stata confermata la condanna
la recidiva reiterata può essere mantenuta quando le precedenti condanne siano concretamente significative di maggiore colpevolezza e pericolosità; la censura che non si confronti con la motivazione sul punto è generica
richiamato come parametro di censura per contestare l'applicazione della recidiva
base della condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- La doglianza contro l'applicazione della recidiva deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; una censura meramente assertiva o apodittica è inammissibile.
- La recidiva reiterata può essere legittimamente mantenuta quando il giudice dia conto di precedenti penali numerosi e concretamente sintomatici di una maggiore colpevolezza e di una più elevata pericolosità dell'imputato.
- Nel giudizio di legittimità, il vizio di motivazione non può essere dedotto in modo generico: il ricorso deve indicare in modo puntuale le ragioni della pretesa illogicità o insufficienza del percorso argomentativo della sentenza impugnata.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, ove ne ricorrano i presupposti di legge.
Come è indicizzato
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