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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12777/2025 del 02/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. La condanna di merito per il furto aggravato, già confermata in appello, resta dunque ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Venezia aveva confermato la condanna dell'imputato per un furto aggravato consumato in data 16 marzo 2019 a San Martino Buon Albergo, qualificato ai sensi degli artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7 c.p. Contro tale decisione l'imputato ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando vizio di motivazione in relazione alla mancata considerazione di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. La Corte di cassazione ha rilevato che le deduzioni difensive erano del tutto astratte, indeterminate e aspecifiche, prive di concreto aggancio alla motivazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    Richiamato quale base normativa del delitto di furto oggetto della condanna confermata in appello.

  • art. 625, comma 1, nn. 2 e 7 c.p.

    Richiamato per la configurazione delle aggravanti del furto contestato e già ritenuto in sentenza di merito.

  • art. 129 c.p.p.

    La deduzione difensiva sulle eventuali cause di non punibilità è stata ritenuta inammissibile perché formulata in modo astratto, senza specifico confronto con la motivazione impugnata.

  • spese processuali

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

  • Cassa delle ammende

    È stata disposta la condanna al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende quale conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando deduce un vizio di motivazione in modo meramente astratto, senza indicare specifici passaggi della sentenza impugnata né un concreto confronto critico con essa.
  • Le allegazioni difensive relative alle cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. devono essere puntuali e ancorate agli elementi di fatto e alla motivazione della decisione impugnata; deduzioni generiche o apodittiche non sono scrutinabili nel merito.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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