Cassazione Penale, Ordinanza n. 12778/2025 del 02/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. In conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non è stata affrontata nel merito la responsabilità penale, già confermata in appello.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per un furto aggravato. Con un solo motivo ha dedotto vizio di motivazione, lamentando che la decisione non avrebbe adeguatamente considerato l'eventuale sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. La Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché formulata in modo indeterminato e aspecifico, con argomentazioni astratte e prive di concreto confronto con la motivazione della sentenza impugnata. Ha inoltre osservato che il motivo era generico, poiché in appello erano state svolte soltanto censure sulla qualificazione giuridica del fatto, sul diniego della particolare tenuità del fatto, delle attenuanti e sul trattamento sanzionatorio, non sulla responsabilità in sé.
Norme richiamate
norma incriminatrice del furto, richiamata quale reato oggetto della condanna confermata in appello
comma 2, in relazione al comma 1 n. 2
richiamo alla circostanza aggravante del furto contestata nella sentenza di merito
ulteriore aggravante comune applicata al fatto
invocato dal ricorrente come profilo di eventuale proscioglimento per cause di non punibilità; la Corte rileva che la censura è formulata in modo generico e astratto
istituto richiamato dalla Corte solo per evidenziare che in appello erano state mosse censure sul diniego della particolare tenuità del fatto
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso deve essere specifico e confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata; censure astratte o meramente assertive sono inammissibili.
- La deduzione di una causa di non punibilità ex art. 129 c.p.p. non può risolversi in formule generiche: occorre indicare in modo concreto gli elementi da cui emergerebbe in modo immediato una causa di proscioglimento.
- Quando in appello non è stata contestata la responsabilità in sé, ma solo qualificazione giuridica, attenuanti, particolare tenuità del fatto e pena, è generico il ricorso che pretenda di censurare la motivazione sulla colpevolezza senza un effettivo confronto con i motivi di merito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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